L’entrata in vigore del nuovo obbligo previsto ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale del 110 per cento, così come ai bonus casa ordinari, riguarderà le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro, e per individuare l’ambito applicativo della norma bisognerà guardare ai lavori individuati dall’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008.
Superbonus, l’obbligo per le imprese di applicare il CCNL più rappresentativo si applicherà dal 27 maggio 2022 solo per i lavori edili.
L’entrata in vigore del nuovo obbligo previsto ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale del 110 per cento, così come ai bonus casa ordinari, riguarderà le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro, e per individuare l’ambito applicativo della norma bisognerà guardare ai lavori individuati dall’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008.
La legge di conversione del decreto legge n. 21/2022, il DL Ucraina bis, definisce il perimetro delle novità che si applicheranno agli interventi avviati dopo il 27 maggio 2022 nell’ambito del superbonus e dei bonus edilizi.
Superbonus, CCNL più rappresentativo solo per i lavori edili: le novità nella conversione del DL Ucraina bis
L’articolo 23-bis della legge di conversione del decreto legge n. 21/2022, inserito dal Senato, modifica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di CCNL più rappresentativo ai fini del superbonus, stabilendo che:
“La previsione […] si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
La novità dispone quindi che l’obbligo per le imprese di adottare il contratto collettivo del settore, nazionale o territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si applicherà esclusivamente per i lavori edili.
Nel dettaglio, modificando quanto previsto dall’articolo 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021, viene disposto che per individuare l’ambito applicativo della misura bisognerà far riferimento agli interventi edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
L’obbligo si applicherà inoltre per i lavori effettuati dal 27 maggio 2022 e, come specificato dall’emendamento al decreto n. 21/2022 riguarderà le opere complessivamente di importo superiore a 70.000 euro.
Si guarderà quindi all’opera complessiva, ma solo per i lavori edili individuati dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza, quali ad esempio le opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento o ristrutturazione.
Superbonus, dal 27 maggio 2022 CCNL da indicare nell’atto di affidamento dei lavori per l’accesso ai benefici
L’emendamento al testo della legge di conversione del decreto legge n. 21/2022, sul quale si attende il via libera definitivo da parte della Camera, aiuta quindi a delimitare meglio l’ambito applicativo della norma che dal 27 maggio 2022 punta a garantire maggiore sicurezza sui cantieri e adeguata formazione ai lavoratori.
L’accesso al superbonus, al pari dei bonus casa ordinari da parte del beneficiario finale, sarà quindi subordinato all’indicazione nell’atto di affidamento che i lavori sono effettuati da datori di lavoro che applicano il CCNL edilizia più rappresentativo.
Una condizione che come specificato dall’articolo 23-bis sopra analizzato, sarà rispettata anche se i datori di lavoro applichino per lavori diversi da quelli edili indicati dall’allegato X altri contratti collettivi.
A verificare il rispetto dei nuovi obblighi saranno tra gli altri i professionisti o i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF chiamati ad apporre il visto di conformità, in relazione alle verifiche sulle fatture di pagamento.
Una specifica task force sarà istituita per la verifica della corretta indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture, che spetterà all’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Ispettorato del Lavoro, INPS e casse edili.
I chiarimenti della Circolare 19/E del 28 maggio 2022
La circolare 19/E del 28.05.2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti, di concerto con il Ministero del Lavoro, sul nuovo obbligo di indicare il Ccnl edile all’interno di fatture e atti di affidamento, pena la perdita dei bonus edilizi.
L’adempimento, in vigore dal 27.05.2022 per interventi superiori a 70.000 euro, per effetto di un emendamento alla legge di conversione del D.L. Dl 21/2022, dovrà essere parametrato al valore dell’opera nel suo complesso e non più soltanto alla parte di lavori edili.
I contratti sono 3:
– quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil);
– quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore;
– quello della piccola e media industria, firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.
È onere del committente richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi, poiché la sanzione (la perdita dei bonus, anche in caso di cessione o sconto in fattura) è a suo carico.
Il Ccnl indicato nell’atto di affidamento dei lavori deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. La mancata indicazione non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché l’indicazione compaia nell’atto di affidamento.
L’indicazione del contratto collettivo deve essere oggetto di verifica prima dell’apposizione del visto; il contribuente potrà regolarizzare l’omissione esibendo, in fase di apposizione del visto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale sarà attestato l’utilizzo del Ccnl.