Strutture ricettive: Due mesi per ottenere il CIN, poi scattano le sanzioni

Comincia il conto alla rovescia per dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), dato che, dai primi di novembre, potranno scattare le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa.

È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 settembre 2024, l’avviso che, ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Va ricordato che la disciplina del codice identificativo nazionale è stata dettata dal decreto “Anticipi” (DL 145/2023) che, all’art. 13-ter, sotto la rubrica “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, ha introdotto anche l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.

In particolare, la norma affida al Ministero del Turismo il compito di assegnare, mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN alle:
– unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
– strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Quindi, il CIN non riguarda solo le locazioni turistiche e brevi, ma anche alberghi e strutture paralberghiere.
Inoltre, il Ministero del Turismo è competente per la detenzione e gestione della banca dati contenente i dati sul CIN.
Dopo una prima fare sperimentale di operatività della banca dati (DM 6 giugno 2024 n. 16726/24), l’avviso pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 Parte II ha annunciato ufficialmente l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN, facendo anche cominciare a decorrere il termine di 60 giorni previsto dal citato comma 15 dell’art. 13-ter del DL 145/2023 per l’entrata in vigore di tutto il corpo di norme previsto dal medesimo articolo.

Così, da oggi, per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
– i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
– nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Ai sensi dell’art. 13-ter, il titolare di strutture turistico ricettive alberghiere o extralberghiere, ovvero il soggetto che proponga o conceda con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, si espone alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile” (tali sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale).

Ma, in base alle indicazioni del citato comma 15 dell’art. 13-ter questa norma non è ancora operativa, ma lo sarà il “sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN”, che è arrivata ieri. 

Lo stesso vale per le norme che impongono ai titolari di strutture ricettive e a chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa” di:
– esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;
– indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
– la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
– la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Anche queste sanzioni (riepilogate nella tabella in calce all’articolo) non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni di moratoria previsti dal comma 15.
Dato che l’annuncio di entrata in funzione della banca dati è stato pubblicato in G.U. ieri e il sessantesimo giorno successivo al 3 settembre è il 2 novembre 2024, le disposizioni sul CIN diventeranno operative a tutti gli effetti il 2 novembre 2024: da questa data, quindi, potrebbero scattare le sanzioni per chi non si è adeguato.

Da Eutekne.info

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