Spese per auto aziendali: obbligo tracciabilità anche per manutenzioni e pedaggi

Dal 1° luglio 2018 per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo per l’acquisto di carburanti, nei limiti previsti dalla normativa, è indispensabile pagare con modalità tracciata (carta di credito/debito/bonifico). Tale regola vale anche per poter dedurre le spese di manutenzione, riparazione e tutte le altre spese d’esercizio dell’autovettura, compresi i pedaggi autostradali e il costo dei parcheggi

Come noto, in seguito all’introduzione del comma 1-bis all’art. 164 TUIR (DPR 917/86) e alla modifica dell’art. 19-bis1 della Legge IVA (DPR 633/72), si è introdotto dal 1° luglio 2018 l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le spese relative alle auto aziendali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.

Successivamente il DL 87/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo in materia di fatturazione elettronica per le spese carburante, ma non anche l’obbligo alla tracciabilità delle spese auto ai fini della loro deducibilità.

In altre parole, per evitare che l’amministrazione finanziaria possa contestare i costi relativi all’auto aziendale è necessario che tutti i pagamenti a essa riferiti siano effettuati con modalità tracciabili (carta di credito/debito, assegno bancario/postale, bonifico ecc.). Quindi anche i costi di manutenzione, riparazione, sostituzione gomme, assicurazione ma anche pedaggi autostradali e quant’altro vengono coinvolti nell’obbligo di tracciabilità di pagamenti.
Infatti come si riscontra dal tenore del novellato art.19bis-1:

“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e’ ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”

 

Si ricorda che, ai fini della deducibilità fiscale, i veicoli utilizzati dalle imprese possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

Veicoli a deducibilità integrale:
Mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Deducibili al 100% sia le quote di ammortamento che le spese di impiego, IVA detraibile al 100%;

Veicoli a deducibilità limitata:
Veicoli utilizzati in via non esclusiva per l’attività d’impresa. Sono deducibili nella misura del 20% del loro quote di ammortamento e le spese di impiego. Tale tipologia di spese ha un limite di costo annuo massimo fissato a 18.075,99 euro. Iva detraibile al 40%;

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Sono deducibili nella misura del 70% (senza alcun limite quantitativo) le spese relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Iva detraibile al 40%;

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