Spese di trasferta e rappresentanza solo tracciate

L’art. 10, cc. 1 e 2 del D.D.L. Bilancio 2025 prevede una modifica al Tuir applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, ossia dal 1.01.2025 per i soggetti solari. Le variazioni riguardano la determinazione del reddito da lavoro dipendente e autonomo, le spese per prestazioni di lavoro e le spese di rappresentanza.

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all’art. 51, c. 5 Tuir (trasferte dipendenti), effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (di cui all’art. 1 L. 21/1992), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante).
La stessa tracciabilità è richiesta nell’ambito del reddito di lavoro autonomo con l’aggiunta del c. 6-ter all’art. 54 del Tuir. Fermo restando quanto previsto ai cc. 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (di cui all’art. 1 L. 15.01.1992, n. 21), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
Ai sensi del previsto nuovo art. 95, c. 3-bis del Tuir, la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, nei limiti di cui ai cc. 1, 2 e 3 è possibile solo se effettuata con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante, previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
Stessa sorte per le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, c. 2 del Tuir che saranno deducibili solo se tracciate. Le nuove disposizioni si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Un’ulteriore modifica applicabile però dal 1.01.2026 riguarda l’art. 48-bis, c. 1 D.P.R. 602/1973. I limiti di importo previsti nell’articolo non si applicheranno al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso art. 48-bis, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo a tale titolo, avranno l’obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo superiore a 2.500 euro.

Infine, viene sostituito l’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 600/1973 relativo agli atti di recupero. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Comandante Generale della Guardia di Finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.

Da Sistema Ratio

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