I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di credito o di debito (da effettuare tramite POS, “point of sales”) indipendentemente dall’entità del corrispettivo (dunque, anche per importi estremamente esigui) salvi i casi di “oggettiva impossibilità tecnica”. Esaminiamo come tale obbligo si è evoluto, alla luce dei recenti meccanismi sanzionatori.
Obbligo del POS: le novità nel PNRR
L’obbligo di uso del POS ha una portata estremamente ampia, ricorrendo indipendentemente:
– dalla natura del prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale svolta, ecc.);
– dalle modalità di svolgimento dell’attività (in locali aperti al pubblico, o meno);
– dal soggetto acquirente (non rileva se privato o soggetto passivo Iva; se consumatore finale o meno).
La legge di conversione del D.L. n. 152/2021 (“decreto PNRR”) ha modificato il novero agli strumenti utilizzabili in luogo al riferimento generico alle sole “carte di debito o di credito” fa, ora, riferimento più specifico alle “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
In sostanza il pagamento dovrà potersi effettuare sia con carte di debito (bancomat) che con carte di credito riferiti ad almeno un “circuito” (es: sarà possibile offrire il pagamento solo con le carte di credito del circuito Visa e non quelle del circuito Mastercard, o viceversa).
Le sanzioni applicabili
Fino al 2021 in caso di violazione dell’obbligo non risultava prevista da alcuna sanzione (lo schema di D.M. che le prevedeva aveva avuto parere negativo Consiglio di Stato per violazione della “riserva” di legge; era così intervenuto l’art. 23 del D.L. 124/2019 che le introduceva dal 1/07/2020, articolo poi stralciato in sede di conversione in legge).
Per tale motivo numerosi contribuenti non si sono erano dotati del POS.
L’art. 19-ter del DL 152/2021 (“decreto PNRR”) è, quindi, intervenuto con l’introduzione del comma 4-bis all’art. 15, DL n. 179/2012, per definire la prima norma sanzionatoria applicabile alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento si applica una sanzione “fissa” di € 30 ed una sanzione “variabile” pari al 4% del valore della transazione.
La disposizione doveva trovare applicazione dalle violazioni commesse a partire dal 1/01/2023.
Ora, l’art. 18, comma 1, del D.L. 36/2022 (“decreto PNRR 2”) anticipa al 30/06/2022 il momento dal quale all’eventuale violazione all’obbligo è applicabile detta sanzione.
Soggetto competente all’accertamento delle sanzioni
Sono deputati all’accertamento delle violazioni e al controllo sull’osservanza delle disposizioni gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria; e gli organi, ex art. 13, comma 1, della L. 689/1981.
L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo
Si noti che può svolgere attività di polizia giudiziaria anche la polizia locale, nell’ambito dell’orario di servizio e in relazione alle competenze specifiche.
E’ dunque possibile che tali controlli risultino espletati anche dai cd. “vigili urbani”, oltre che dalla GdF.
Maggiori oneri per esercenti e prestatori
Finalità della norma è quella di combattere l’economia sommersa tramite la tracciabilità dei pagamenti della clientela.
Ciò implica, tuttavia, per l’esercente/prestatore un onere costituito sia dal dotarsi del POS che dai relativi costi di gestione solo parzialmente calmierato dal credito d’imposta (del 30%, incrementabile al 100% fino al 30/06/2022 in presenza di POS collegato al Registratore Telematico) spettante sulle commissioni, ex art. 22, comma 1-ter, del D.L. 124/2019 (peraltro, limitato ai soli soggetti con ricavi/compensi dell’anno precedente non superiori a € 400.000 e limitatamente alle operazioni rese nei confronti di consumatori finali, cioè a persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività d’impresa/professionale).
In molti casi la disponibilità del POS, più che un servizio alla clientela, è visto come un onere (soprattutto da parte di esercenti con un elevato numero di cessioni di beni a basso valore unitario: edicole, tabaccai, ecc.).
La spesa si suddivide sostanzialmente in 3 componenti:
1. costo di installazione del Pos, cioè del dispositivo con cui si effettua il pagamento elettronico;
2. canone mensile per il comodato d’uso;
3. costi per ogni transazione, che sono la somma di commissione interbancaria (pagata dalla banca al gestore della carta, denominata “MIF”) e commissione bancaria (quella applicata dall’istituto di credito all’esercente, denominata “MSC”).
La commissione bancaria comprende:
• costi fissi (indipendenti dall’importo pagato);
• e costi in percentuale in base al valore dell’acquisto.
Nei prospetti informativi la banca propone un tasso complessivo (cioè la somma tra MSC e MIF).
da Il Commercialista Telematico