Riforma dello Sport: confermata l’entrata in vigore a far tempo dal 1° luglio prossimo delle norme sul lavoro sportivo con diverse modifiche e adattamenti.
Al momento dalla prima bozza del decreto, esaminata in prima lettura nel Consiglio dei ministri, emergono infatti alcuni dati di interesse. Anzitutto gli interventi correttivi non riguardano solo il decreto 36/21, in tema di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, ma anche gli altri provvedimenti. Vale a dire, ad esempio, anche il Dlgs 39/21 istitutivo del nuovo Registro sport e che reca la nuova procedura per la personalità giuridica delle associazioni sportive (vedi articolo a lato). In arrivo importanti agevolazioni ai fini Inail e sicurezza sul lavoro per gli sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari o che ricevono compensi inferiori a 5 mila euro. Da segnalare, inoltre, l’introduzione del regime del silenzio assenso da parte dell’Amministrazione di competenza per i dipendenti pubblici che svolgono prestazioni remunerate in ambito sportivo.
Novità per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire lo svolgimento delle competizioni sportive. Per queste mansioni sarà sufficiente la comunicazione o designazione da parte dell’organismo affiliante. Tali soggetti potranno, inoltre, ricevere rimborsi forfettari fino ad un massimo di 5mila euro per le attività svolte nel comune di residenza. Indicazione, quest’ultima che appare invero eccessivamente limitante. Elevato da 18 a 24 ore il limite settimanale che consente, in presenza dei requisisti previsti, di inquadrare in via presuntiva il contratto di lavoro nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa.
Per Asd e Ssd che non superano i 200 mila euro di ricavi, inoltre, è previsto un credito d’imposta, da compensare in F24, pari ai contributi previdenziali a loro carico versati sui compensi del lavoratori sportivi. Una novità, invece, riguarda l’esclusione dal novero dei lavoratori sportivi di coloro che risultano iscritti negli albi professionali. Si pensi, ad esempio, al fisioterapista la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo. In quest’ipotesi, ove i contenuti della bozza dovessero essere confermati, tale soggetto, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa per Asd/Ssd, resterebbe escluso dai nuovi regimi fiscali e previdenziali del dlgs 36/21. Ultimo aspetto da chiarire riguarda, poi, gli adempimenti. Scatta infatti dal 1° luglio prossimo l’obbligo di comunicazione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dei dati necessari per l’individuazione del rapporto di lavoro da parte delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Asd o Ssd). La comunicazione al Rnasd equivarrà a tutti gli effetti a quelle effettuata al centro dell’impiego, con l’irrogazione di sanzioni in caso di mancato adempimento. Va segnalato che a meno di un mese dall’entrata in vigore delle nuove norme, non sono tuttavia ancora state diramate le specifiche tecniche e i protocolli informatici atti a consentire i nuovi adempimenti richiesti dalla normativa. Di interesse invece la novità introdotta dal correttivo che prevede la costituzione di un comitato permanente composto dal Dipartimento per lo sport, Coni e Cip cui è demandato il compito di valutare gli statuti degli enti ai fini dell’iscrizione nel Registro delle attività sportive. Sul fronte delle semplificazioni da segnalare in ultimo la definitiva abolizione dell’obbligo di presentazione del modello Eas per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
da Il Sole 24 Ore