Responsabilità degli amministratori in assenza della predisposizione degli adeguati assetti

In merito all’adozione degli adeguati assetti, la normativa inizia a generare giurisprudenza: vediamo quali sono i rischi per gli amministratori che omettono di implementare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Sul mancato adeguamento degli obblighi di adeguato assetto di cui al comma 2 dell’art. 2086 del Codice Civile, sono diversi i tribunali che si sono pronunziati, pervenendo a decisioni consolidate degne di analisi, che in questo contributo, passiamo in rassegna, evidenziando tra l’altro le conseguenze in capo all’organo amministrativo.

 L’obbligo di adeguato assetto per le società

Come noto, l’articolo 2086 comma 2 c.c. introduce l’obbligo per gli imprenditori di stabilire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a garantire una gestione efficace dell’impresa, che sia in grado di prevenire e gestire tempestivamente eventuali crisi aziendali.

L’adeguatezza dell’assetto è correlata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, implicando una certa flessibilità nell’applicazione della normativa a seconda delle caratteristiche specifiche dell’impresa. Ecco alcune aree chiave su cui si focalizza l’obbligo normativo:

  1. Prevenzione delle Crisi: L’obiettivo principale è prevenire le crisi aziendali attraverso una gestione organizzativa ed economica efficace.
  2. Gestione Tempestiva: In caso di crisi, l’impresa dovrebbe essere in grado di identificarla e gestirla tempestivamente per mitigarne l’impatto.
  3. Adattabilità: L’assetto deve essere idoneo e proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, permettendo un adattamento alle esigenze specifiche dell’organizzazione.

In un precedente contributo, abbiamo affermato che l’obbligo di informare i terzi sulla situazione dell’azienda è da ritenersi senz’altro obbligatorio anche nel bilancio.

Senza entrare nel merito delle misure da adottare, affinché venga rispettato il dettato normativo funzionale alla tempestiva individuazione di potenziali segnali di difficoltà aziendale (early warnings), focalizziamo l’attenzione sulle ricadute in capo agli organi amministrativi che non pongano in essere le idonee misure, analizzando le principali pronunce in tal senso.

Mancata istituzione di adeguati assetti: le conseguenze per gli amministratori

Il Tribunale di Milano, nel decreto del 29/2/2024, ribadisce che la mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità che può essere denunciata al Tribunale, quindi giustificare la revoca degli amministratori (e dei controllori).

Tribunale di Catania, nella pronuncia dell’8/2/2023, nell’affermare che la mancata predisposizione degli adeguati assetti costituisce una grave irregolarità, ritiene tale situazione sufficiente per determinare la revoca degli amministratori e la loro sostituzione con un amministratore giudiziario.

Dello stesso tenore le pronunce del Tribunale di Venezia (appello del 29/11/2022) ed il Tribunale di Cagliari (19/1/2022), secondo cui la mancata dotazione degli adeguati assetti è sufficiente per adire i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c..

Il Tribunale di Roma, nelle sentenze del 24/9/2020 e 15/9/2020, nel considerare la mancata predisposizione degli adeguati assetti un atto di mala gestio, sottolinea però che le scelte adottate possono essere sindacate, ma nei limiti della cosiddetta business judgment rule: se, da un lato, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta una responsabilità dell’organo amministrativo, dall’altra non si potrà ritenere responsabile un amministratore che abbia comunque predisposte delle misure che, con una valutazione ex ante, risultavano adeguate alla individuazione tempestiva del venir meno della continuità aziendale.

Segnaliamo, infine, un interessante provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 06/02/2024 secondo cui l’assenza degli adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, precisando ulteriormente che, tale irregolarità, risulta essere più grave in quelle società che non si trovano in uno stato di crisi, proprio per evitare che l’impresa, inconsapevolmente, passi da uno stato di equilibrio economico-finanziario ad una situazione di crisi o perdita della continuità, non intercettando tempestivamente quei segnali che preannunciano l’insorgere di uno stato di difficoltà.

Concludendo, la totale carenza di adeguati assetti organizzati, amministrativi e contabili, costituisce una grave irregolarità denunciabile (anche dai soci) all’organo giudiziario, che procederà alla nomina di un amministratore giudiziario. Il professionista nominato, procederà quindi all’ispezione societaria al fine di determinare l’esistenza e l’adeguatezza dell’assetto societario posto in essere dall’amministratore revocato il quale, nelle ipotesi in cui fossero riscontrate delle carenze, incorrerebbe nelle responsabilità di cui all’art. 2476, comma 5, codice civile.

da Il Commercialista Telematico

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