L’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015, prevede un regime premiale per partite Iva che utilizzano mezzi elettronici per:
– documentare le operazioni effettuate;
– incassare i relativi corrispettivi;
– eseguire i pagamenti.
L’agevolazione consiste nella riduzione di 2 anni dei termini di accertamento e, ai sensi dell’articolo 4, D.M. 4.8.2016, è condizionata alla comunicazione nel modello Redditi del possesso dei relativi presupposti nel periodo d’imposta di riferimento, mediante la barratura di una specifica casella presente nel quadro RS.
La mancata indicazione in dichiarazione rappresenta una violazione sostanziale, tanto che è sufficiente a compromettere l’accesso al regime premiale.
Sono interessati al beneficio, tutti i soggetti passivi titolati di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
I termini di accertamento oggetto di riduzione sono quelli di cui:
– all’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui gli avvisi relativi a rettifiche o accertamenti della dichiarazione Iva annuale previsti dagli articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– all’articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui gli avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti delle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Pertanto, la riduzione di 2 anni taglia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
I requisiti per accedere al regime premiale sono i seguenti:
– documentazione delle operazioni effettuate mediante fattura elettronica tramite SdI (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
– tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro.
Lo sconto biennale dei termini per l’accertamento spetta anche nel caso in cui l’impresa o il professionista riceva fatture cartacee per acquisti da un contribuente forfetario, ovvero da un soggetto Ue.
La tracciabilità è garantita quando il pagamento è effettuato o ricevuto mediante:
– bonifico bancario o postale;
– carta di credito;
– assegno bancario, circolare o postale;
– ricevuta bancaria (RIBA);
– Mav.
È sufficiente, quindi, effettuare o ricevere anche solo un pagamento in contanti, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un importo superiore a 500 euro, per pregiudicare l’accesso al regime premiale.
Per beneficiare della riduzione biennale dei termini per accertamento per il periodo d’imposta 2023, è condizione necessaria la barratura della specifica casella presente:
– nel rigo RS136 del modello Redditi 2024 PF o SP;
– nel rigo RS269 del modello Redditi 2024 SC.
L’omessa comunicazione in dichiarazione compromette l’applicabilità della riduzione dei termini per l’accertamento.
Si ritiene che possano beneficiare del regime premiale, anche i contribuenti forfettari che rispettano la triplice condizione:
– di aver emesso esclusivamente fatture in formato elettronico tramite Sdi;
– della tracciabilità dei pagamenti e degli incassi di importo superiore a 500 euro;
– della barratura della casella del rigo RS136 del modello Redditi PF.
da Euroconference News