Finalmente approvato dal Ministero l’elenco delle mansioni sportive non riconducibili alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport
È stato pubblicato il 21 febbraio 2023 sul sito del Dipartimento dello Sport il tanto atteso decreto emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 1-ter, del d.lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene il primo elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
L’elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.
Pertanto i soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.
Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato quanto segue: “Oggi si aggiunge un ulteriore tassello normativo che va in direzione della piena attuazione della riforma del lavoro sportivo. È stato, infatti, pubblicato il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalla legge, per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, regolamentate sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici. Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell’attività sportiva e che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto n. 36 del 2021 che ha riformato il lavoro in ambito sportivo”
In allegato il testo del decreto.