Prestazioni occasionali nelle imprese e nell’ambito familiare

Si riassume di seguito il trattamento dei compensi per prestazioni occasionali.

Le prestazioni occasionali sono uno strumento utilizzabile da coloro che intendono intraprendere un’attività in modo saltuario o sporadico. L’articolo 54-bis D.L. 50/2017, modificato da ultimo dal D.Lgs. 104/2022, prevede la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale ossia attività lavorative che, nel corso dell’anno, danno luogo:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”.

Tali somme, riferite ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione, sono computate al 75 per cento del loro valore, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per i seguenti soggetti:

– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– disoccupati;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

In aggiunta al limite economico, previsto dalla lettera c), è necessario rispettare, nel corso dello stesso anno civile, il tetto massimo di 280 ore (o il diverso limite previsto nel settore agricolo), indicato dal comma 20 dell’articolo 54-bis. Il superamento, anche solo di uno dei due limiti indicati, comporta la trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Si evidenzia, inoltre, che il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La medesima disposizione di cui all’articolo 54-bis distingue poi le prestazioni occasionali, rese mediante il sistema del “libretto di famiglia” dai contratti di prestazione occasionale.

In particolare:

– per quanto attiene al “libretto di famiglia”, l’utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma dell’Inps, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento con valore nominale fissato in 10 euro, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori in relazione a piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare e attività svolte da “steward” negli impianti sportivi;
– diversamente, con il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuaria di ridotta entità, entro i limiti sopra indicati, corrispondendo un compenso minimo orario mai inferiore a 9 euro (ad eccezione del settore agricolo).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale si evidenzia che, ai sensi del comma 17 dell’articolo 54-bis, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente, tra l’altro:

– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– l’oggetto della prestazione;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
– il compenso pattuito, mai inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
Infine, si rileva che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.

 

da Euroconference News

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