Patente a punti: come funziona il sistema a crediti per i lavori nei cantieri

Dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri sarà necessaria la patente a punti. Il nuovo sistema a crediti, introdotto dal decreto PNRR bis, interesserà imprese e lavoratori autonomi.

La misura rientra in un pacchetto di interventi sulla sicurezza sul lavoro, approvato con il decreto legge n. 19/2024, convertito nella legge n. 56 del 29 aprile scorso.

La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e i soggetti potranno lavorare solo se ne avranno almeno 15.

Nei casi di punteggi inferiori al limite stabilito non è possibile operare ed è prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. Le stesse regole si applicano ai lavoratori senza patente.

Cos’è la patente a punti? Il nuovo sistema a crediti per la sicurezza nei cantieri previsto dal Decreto PNRR 2

La patente a punti, o a crediti, è una delle novità in arrivo per imprese e lavoratori autonomi impegnati nei cantieri.

A stabilirne le regole è il decreto legge n. 19/2024 (Decreto PNRR bis), che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio scorso. Dopo l’iter parlamentare è stata approvata la relativa legge di conversione, la n. 56 del 29 aprile 2024.

È il comma 19 dell’articolo 29 ad introdurre la patente a punti, sostituendo l’articolo 27 del Testo unico della sicurezza sul lavoro, il decreto legislativo 81 del 2008.

L’obiettivo è quello di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Consiste in una patente a punti rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del Lavoro.

Per ottenerla i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dallo stesso decreto PNRR;
  • possesso del DURC, il Documento Unico di Regolarità contributiva;
  • possesso del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • possesso del DURF, Documento Unico di Regolarità fiscale.

La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti: imprese e professionisti potranno lavorare se ne possiedono almeno la metà, ovvero 15.

Un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali individuerà le modalità di presentazione della domanda per ottenere tale patente. Dallo stesso decreto saranno stabilite le regole per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Patente a crediti: per chi è obbligatoria?

Dovranno dotarsi della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, temporanei o mobili.

Non sono tenuti al possesso della patente in questione, invece, i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

I criteri per ottenere la patente a punti dovranno essere autodichiarati e, in caso di dichiarazioni non veritiere, la stessa patente sarà revocata.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Come anticipato, in presenza di un punteggio inferiore a quindici crediti non è permesso a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

È tuttavia prevista un’eccezione:

“In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.”

Patente a punti: le violazioni che fanno perdere crediti

Nel caso in cui i soggetti abbiano un punteggio inferiore a 15 punti, oltre all’impossibilità di svolgere i lavori nei cantieri, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori.

L’importo non può comunque essere inferiore a 6.000 euro. Le stesse regole e sanzioni si applicano anche nei confronti di chi non ha la patente.

punti della patente sono decurtati sulla base dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Il numero dei punti varia a seconda delle fattispecie, che sono riportate nella tabella presente all’allegato 2-bis al decreto PNRR-bis, che sostituisce l’allegato I-bis dell’articolo 27, comma 6 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Un decreto ministeriale definirà le modalità per il recupero dei crediti persi e i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale.

Decurtazione 20 crediti per:

  • infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.

Decurtazione 15 crediti per:

  • infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro

Decurtazione 10 crediti per:

  • malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.

Decurtazione 8 crediti per:

  • infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.

Decurtazione 5 crediti per:

  • infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni;
  • omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Decurtazione 3 crediti per:

  • omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile;
  • omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28;
  • omessa valutazione del rischio biologico da sostanze chimiche;
  • omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi;
  • omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Decurtazione 2 crediti per:

  • omessi formazione e addestramento;
  • omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • omessa valutazione del rischio di annegamento;
  • omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Decurtazione 1 credito per:

  • omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;
  • omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23.

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