Con la pubblicazione in G.U. del D.M. 18.09.2024, n. 132 contenente il regolamento che disciplina le modalità di presentazione della domanda, diventa operativo il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, certificati con apposita patente.
La c.d. patente a punti riguarda le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a) come previsto dall’art. 29 D.L. 19/2024, che ha modificato l’art. 27 D.Lgs. 81/2008. A decorrere dal 1.10.2024 sono tenuti a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili; si tratta di imprese non necessariamente qualificabili come edili e dei lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
La domanda andrà presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedente, rilascia la patente in formato digitale a cui viene attribuito un punteggio di 30 crediti incrementabili fino a 100 crediti (art. 5 D.M. 132/2024).
Con circolare 23.09.2024 n. 4 l’INL ha fornito le prime indicazioni, precisando che le istruzioni per effettuare la richiesta saranno indicate con nota tecnica di prossima emanazione. Proviamo a sintetizzare il contenuto della circolare, evidenziando innanzitutto che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione mentre, con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, è possibile attestare gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP; fatto salvo il successivo controllo e la revoca della patente nel caso di dichiarazioni non veritiere e le conseguenze penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. Occorre attendere 12 mesi per poter presentare una nuova domanda.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 L. 12/1979. In merito ai soggetti tenuti alla domanda, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori. Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, concernente le ipotesi in cui sia stata accertata l’assenza di uno o più requisiti.
L’INL chiarisce che il portale per trasmettere le domande sarà attivo dal 1.10.2024, ma già dalla pubblicazione della circolare è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti, con un apposito modello da trasmettere tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente sul portale dell’INL entro la medesima data. Dal 1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere con la predetta autocertificazione/dichiarazione.
Il punteggio della patente subisce decurtazioni per effetto di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008). La patente che non sia dotata di almeno 15 crediti consente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. L’assenza della patente o la presenza in cantiere con patente inferiore a 15 punti è punita con sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, non inferiore a 6.000 euro e non soggetta a diffida. È possibile recuperare i crediti previa valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’Inail, dopo adempimenti formativi e eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Al verificarsi di infortuni mortali del lavoratore o da cui derivi inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato competente per territorio dove si è verificato l’infortunio, può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. A riguardo l’INL specifica che le indagini riguarderanno il nesso causale tra l’infortunio e il comportamento, commissivo/omissivo del datore di lavoro/delegato/dirigente. Si rinvia alla lettura completa della circolare per ulteriori dettagli.
da Sistema Ratio