Pagamento compensi amministratori e retribuzioni entro il 12 gennaio

Con il presente intervento si ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del Tuir (testo Unico delle Imposte sul Reddito), si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Si tratta del cosiddetto principio di cassa allargato. Ciò significa che entro il 12 gennaio 2023 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2022, affinchè, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell’anno 2022 e quindi compresi nella prossima Certificazione Unica. Pertanto, gli stipendi e i salari incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo sono soggetti a tassazione nel periodo d’imposta precedente, a condizione che si riferiscano a prestazioni svolte in tale anno precedente. Per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza. Pertanto, le retribuzioni saranno deducibili nel periodo d’imposta precedente anche se saranno corrisposte tra l’1 e il 12 gennaio oppure anche successivamente a tale data.

Lo stesso principio di cassa allargata si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) ex art. 409 del c.p.c., come ad esempio gli amministratori e sindaci di società, in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Ciò significa che anche per tali soggetti è possibile corrispondere i compensi entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono e considerarli, dal punto di vista fiscale, percepiti comunque nell’anno precedente (nella fattispecie anno 2022). In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno cui si riferiscono, anche se pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella della partecipazione alla formazione del reddito del professionista solo per i compensi percepiti entro il 31 dicembre (circolare n. 105/E del 12/12/2001 dell’Agenzia delle Entrate).

Per concludere, considerato quanto affermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/1997, secondo cui ciò che rileva è il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, affinché i pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti e i compensi agli amministratori, possano essere considerati effettuati entro il 12 gennaio:

– se corrisposti con Assegno Circolare o Assegno Bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, quindi quando lo riceve, sempre entro il 12 gennaio (è sempre opportuna una ricevuta di consegna dell’assegno);
– se corrisposti a mezzo bonifico bancario od altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul conto corrente entro tale data).

Per le evidenti conseguenze di carattere fiscale e contabile, si invitano i datori di lavoro a effettuare il pagamento degli stipendi e dei compensi di dicembre entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023.

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