Dal 1° aprile 2022 non è più possibile provare l’origine preferenziale dei prodotti tramite i certificati previdimati. A stabilirlo è l’Agenzia delle dogane che introduce tre diverse procedure digitali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED e A.TR.
Accordi di libero scambio e agevolazioni legate all’origine preferenziale
Un tema di grande rilievo per gli operatori è quello relativo al rilascio dei certificati di origine preferenziale. Conoscere le condizioni necessarie per poter fruire del dazio zero previsto dai numerosi Accordi di libero scambio, consente di ottimizzare i tempi e i costi delle operazioni doganali, riducendo il rischio di contestazioni. Com’è noto, l’origine doganale dei prodotti identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato. L’origine preferenziale si sostanzia in un trattamento agevolato, di riduzione o esenzione dei dazi all’importazione, riconosciuto soltanto ai prodotti originari di quei Paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo di libero scambio. A oggi, l’Unione europea ha concluso 46 Accordi di libero scambio con 78 Paesi extra-UE. Oltre all’Unione doganale con Andorra, Monaco, San Marino e Turchia e lo Spazio economico europeo con Norvegia, Islanda, Liechtenstein, l’Unione europea ha infatti concluso numerosi Accordi di libero scambio, suddivisi in trattati di vecchia e di nuova generazione. Tra gli Accordi di vecchia generazione, il primo, in ordine di tempo, è quello tra UE e Svizzera, che disciplina soltanto gli scambi di prodotti industriali. Tra i più recenti Accordi di nuova generazione, si segnalano, invece, quelli conclusi con Singapore, Corea del sud, Canada, Giappone, Vietnam e Regno Unito. Tali Accordi non disciplinano soltanto gli aspetti di natura tariffaria, ma definiscono anche numerosi altri ambiti di interesse per le imprese, armonizzando le c.d. “non tariff barriers”. Questi nuovi modelli di Accordi internazionali disciplinano anche una serie di elementi al di fuori dell’ambito strettamente doganale, come le indicazioni geografiche dei prodotti, nonché gli standard ambientali e sociali. Un’altra importante differenza rispetto agli Accordi tradizionali è rappresentata dalla semplificazione della prova di origine preferenziale del prodotto. Se gli Accordi più risalenti richiedono un certificato di origine EUR1, EUR.MED o A.TR, nei nuovi Accordi compare la figura dell’esportatore autorizzato o dell’esportatore registrato Rex.
La prova dell’origine non preferenziale dei prodotti
Per poter beneficiare delle agevolazioni daziarie previste negli Accordi di libero scambio conclusi dall’UE, è necessario provare l’origine preferenziale delle merci. Negli Accordi di libero scambio di prima generazione, tale prova è individuata in un documento cartaceo, rilasciato, su richiesta dell’esportatore, dalle Autorità doganali del Paese di origine. Tale documento è in grado di attribuire al prodotto in entrata il diritto al riconoscimento del regime daziario agevolato nel momento dell’importazione. Appartengono a questa categoria, il certificato EUR 1 e gli altri certificati previsti dai diversi Accordi (es. EUR MED, A.TR.). Sebbene questi documenti siano tradizionalmente emessi in formato cartaceo a partire dal 1° aprile è stata prevista la totale digitalizzazione delle autorizzazioni. Tale cambiamento si inserisce in un quadro di costante aggiornamento delle procedure di prova dell’origine preferenziale delle merci.
L’aggiornamento delle procedure di prova dell’origine preferenziale
A partire dall’Accordo tra Unione europea e Singapore, infatti, si è optato per il superamento del certificato delle autorità doganali di esportazione, per evolvere verso un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale da parte dell’esportatore qualificato. Soltanto in due Accordi di ultima generazione, quelli con Singapore e la Corea del sud, è prevista in via esclusiva la figura dell’esportatore autorizzato, gli altri si incentrano su quella dell’esportatore registrato nel sistema comune “Rex”. Sebbene in entrambi i casi, la prova dell’origine preferenziale è individuata nella dichiarazione diretta dell’origine preferenziale nella fattura di vendita del prodotto, le due figure sono parzialmente differenti. L’esportatore autorizzato consta in una preventiva autorizzazione, rilasciata a seguito di uno specifico audit da parte di Autorità doganale, che fornisce uno specifico codice identificativo, mentre l’esportatore registrato ottiene autonomamente un’iscrizione, nella banca dati comune “Rex”, un database degli esportatori abilitati ad autocertificare l’origine preferenziale delle merci per scambi con Giappone, il Canada, il Vietnam e il Regno Unito. Con la modifica delle procedure di rilascio dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR. anche i sistemi di prova più tradizionali si sono, pertanto, adeguati alle recenti semplificazioni previste per fruire delle condizioni agevolate degli Accordi di libero scambio.
La digitalizzazione dei certificati di origine preferenziale
A partire dal 1° aprile 2022, per provare l’origine preferenziale dei prodotti e fruire delle conseguenti agevolazioni daziarie, gli operatori devono necessariamente richiedere i certificati di circolazione in modalità digitale, non potendo più ottenerli in forma cartacea previdimata. È questo il contenuto della circolare dell’Agenzia delle dogane 29 marzo 2022, n. 12/D, che ha introdotto tre differenti procedure per il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR. Dopo numerose proroghe e rinvii, disposti dall’Agenzia delle dogane per far fronte all’emergenza da Covid-19, è stata quindi ufficialmente superata la prassi della previdimazione, che per molto tempo ha consentito agli operatori di velocizzare gli adempimenti, con un notevole risparmio di tempo nelle procedure doganali. Dal 1° aprile 2022, infatti, la Dogana non può più mettere a disposizione degli operatori i certificati previdimati “in bianco”, ma necessita di rilasciare, volta per volta, la prova di origine preferenziale richiesta.
L’Agenzia delle dogane ha infatti deciso di superare definitivamente il procedimento di rilascio dei certificati basato esclusivamente sul supporto di documenti cartacei, prevedendo la completa digitalizzazione della procedura relativa alla richiesta degli EUR1, EUR.MED e A.TR. Come preannunciato nel corso dell’Open Hearing del 25 marzo 2022, con la circolare 29 marzo 2022, n. 12, l’Agenzia delle dogane ha introdotto tre diverse modalità digitali di rilascio dei certificati di origine. Nello specifico, gli operatori del commercio internazionale hanno ora la possibilità di optare tra la procedura “ordinaria”, quella “facilitata” e l’innovativa, anche se dall’ambito di applicazione limitato, procedura “full-digital”.
La procedura ordinaria per il rilascio dei certificati
Mediante la procedura ordinaria, gli operatori economici possono chiedere telematicamente il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR. indicando nel campo 44 della dichiarazione doganale il codice corrispondente al tipo di documento richiesto, previsto dall’art. 3 della Determinazione direttoriale 21 gennaio 2021, n. 23641/RU (il codice 26YY, per esempio, indica l’EUR1). Dopo aver scaricato i dati e stampato il certificato, è necessario presentarlo presso l’Ufficio in cui è stata presentata la dichiarazione per l’apposizione del timbro e della firma. Da segnalare che l’utilizzo di tale procedura comporta una piena assunzione di responsabilità, da parte dell’operatore economico, sulla correttezza dell’indicazione dell’origine preferenziale dei beni.
La procedura facilitata
La procedura “facilitata” introduce un’ulteriore semplificazione per gli esportatori. Gli operatori, infatti, possono stampare l’attestazione dell’origine su un formulario in proprio possesso, che deve essere stato precedentemente validato con il timbro e la firma dell’Ufficio delle Dogane competente. Tale procedura è tuttavia riservata ai soggetti AEO (Operatori economici autorizzati) in possesso di un’autorizzazione a luogo approvato, che dimostrino la sussistenza di oggettive difficoltà operative tra cui, per esempio, l’eccessiva distanza della loro sede rispetto all’Ufficio delle Dogane competente. Dal punto di vista operativo, la Dogana procede al censimento degli operatori economici ammessi all’utilizzo della procedura facilitata e, giorno per giorno, valida i differenti formulari reputati come congrui rispetto alle esigenze del singolo esportatore. L’operatore è tenuto a inserire nella dichiarazione di esportazione il codice 35YY. Entro il giorno successivo, deve, inoltre, restituire copia dei formulari utilizzati e non utilizzati.
La procedura full digital
La terza modalità operativa, denominata “EUR1 Full Digital”, è certamente la più innovativa. Attualmente tale procedura è utilizzata, in via sperimentale, esclusivamente per quanto concerne gli scambi con la Svizzera, sebbene l’Agenzia delle dogane stia provando a estenderla anche alle operazioni commerciali con la Turchia. Se inizialmente l’Agenzia delle dogane aveva coinvolto soltanto un numero limitato di operatori economici, considerati gli ottimi risultati ottenuti, a partire dal 15 marzo 2021 tale procedura è stata estesa per tutte le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la Confederazione svizzera. Numerose sono le novità che contraddistinguono questa procedura semplificata: non solo il numero progressivo del certificato cartaceo viene sostituito da un breve codice alfanumerico, ma il certificato viene munito di un “QR code” che ne consente l’identificazione e la consultazione mediante un collegamento web ad un’apposita banca dati. Inoltre, il timbro di autorizzazione della Dogana e la firma dell’operatore diventano interamente digitalizzati.
da Il Commercialista Telematico