Il 6 giugno l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la propria circolare 22, con la quale ha spiegato il nuovo sistema di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione.
Quali sono i documenti che certificano l’avvenuta effettuazione di una importazione, e quelli che consentono quindi l’esercizio del diritto alla detrazione? Questi documenti sono “cartacei o elettronici”? Vediamo di provare a dare delle risposte, ed orientarci tra le lacunose indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, in una fase di passaggio – altamente problematica – da un sistema analogico ad uno digitale.
Partiamo innanzitutto dal dato comunitario: l’articolo 178 Direttiva 112/2006 prevede espressamente che l’Iva in importazione è detraibile per il soggetto passivo qualora vi sia il “possesso di un documento comprovante l’importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l’ammontare dell’Iva dovuta e ne consenta il calcolo”.
La norma comunitaria è più “permissiva” di quella nazionale, posto che l’articolo 25 D.P.R. 633/1972 prevede che l’Iva è detraibile previa registrazione della “bolletta doganale”.
Parto da un presupposto che do per scontato, anche se so essere messo in discussione da molti, anche all’interno delle Agenzie fiscali. La bolletta doganale è un documento cartaceo. Chi sostiene il contrario fa una certa confusione tra documento elettronico e documento trasmesso in forma elettronica. È infatti chiaro che la bolletta doganale è presentata mediante l’invio di un file, e tramite un file viene comunicato dalla dogana che la stessa è stata accettata, ma oltre a questo scambio di informazioni non esiste nulla altro che faccia propendere per considerarla un documento elettronico, in primis il fatto che nessun file viene messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria al contribuente.
La normativa comunitaria, peraltro, ha fornito un “layout” del documento, che quindi prevede la sua materializzazione.
In sostanza, da un punto di vista giuridico la bolletta doganale è cartacea come cartaceo è un modello 730, per il quale la normativa prevede un “layout” cartaceo, ma richiede agli intermediari l’invio di un file.
Il “povero” contribuente che deve consegnare il modello 730 al patronato per fare il modello Isee consegna di certo un modello cartaceo, e non un file XML analogo a quello che il proprio CAF ha spedito all’Agenzia delle Entrate. La premessa sulla bolletta doganale era d’obbligo, in quanto tale documento è ancora utilizzabile per detrarre l’Iva in importazione.
Il 6 giugno l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la propria circolare 22, con la quale ha spiegato il nuovo sistema di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, e precisato che gli operatori doganali che hanno sempre inviato il messaggio “IM” per avere di ritorno i dati per poi stampare la bolletta doganale, dovranno dal 9 giugno utilizzare i messaggi “H1/H7”, che forniranno come ritorno tre documenti:
– un prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 della circolare),
– un prospetto sintetico (allegato 2)
– ed un prospetto di svincolo (allegato 3).
L’Agenzia fornisce dei layout grafici, quindi appare evidente, per lo meno al sottoscritto, che tali documenti sono “cartacei”, e quindi l’importatore dovrà premurarsi di avere tali documenti in forma analogica, e non certo procurarsi il relativo file.
La prima anomalia di questo processo di “reingegnerizzazione”, è che l’Agenzia delle Dogane, d’accordo con l’Agenzia delle Entrate, “decide” in un primo momento che il documento che permette l’esercizio del diritto alla detrazione è (solo) l’allegato 1, cioè il prospetto di riepilogo ai fini contabili, nel quale viene riassunto il totale dell’Iva pagata, suddiviso per aliquote.
Nel prospetto sintetico, invece, l’Iva è suddivisa per singolo articolo importato, e quindi può essere più complicato individuare l’importo di Iva da indicare nei registri, distinguendolo tra le varie aliquote.
Per chi sa fare di conto, e sa anche che la normativa comunitaria è sovraordinata alla circolare dell’Agenzia delle Dogane, appariva da subito chiaro che anche il possesso dell’allegato 2 (prospetto di sintesi) era documento idoneo per l’esercizio della detrazione.
La questione non era puramente teorica, posto che il giorno dopo la pubblicazione della circolare 22, l’Agenzia delle Dogane faceva presente in particolare che il prospetto di riepilogo ai fini contabili non sarebbe stato disponibile fino al 22 giugno (prospetto rinvenibile nel sito https://www.adm.gov.it/portale/-/gestione-documenti-dichiarazioni-dogana-1).
Dal 7 giugno si sono susseguiti una serie di “avvisi” dell’Agenzia delle Entrate, nei quali si è iniziato ad evidenziare
che “l’avviso del nuovo sistema è stato molto positivo” (9 giugno),
che “nonostante i risultati molto positivi dell’avvio del nuovo sistema, dal costante monitoraggio è stato constatato che alcuni utenti ancora non sono riusciti ad aggiornare i propri sistemi” (10 giugno),
che “un errato rilascio software per la produzione del prospetto di riepilogo contabile ha comportato malfunzionamenti in data odierna” (27 giugno),
e che “… i sistemi dell’Agenzia sono assolutamente funzionanti. Gli errori riscontrati dagli operatori sono dovuti alle dichiarazioni inviate tramite una società di software…” (5 luglio).
Con comunicato del 14 luglio (il giorno precedente quello per esercitare il diritto alla detrazione per le importazioni avvenute nel mese di giugno), l’Agenzia delle Dogane ha comunicato di non essere in grado, fino al 21 luglio, di produrre il prospetto di riepilogo ai fini contabili, e che nel frattempo la detrazione può essere esercitata da coloro che sono in possesso del prospetto di sintesi della dichiarazione (allegato 2).
La “telenovela” non finisce, poiché il 19 luglio l’Agenzia precisa che per alcuni regimi contabili è possibile continuare ad utilizzare il messaggio IM, fino a poi comunicare, il 20 luglio ed il 21 luglio, che “fino a successiva comunicazione sarà possibile utilizzare il messaggio IM” e “la disponibilità dei prospetti di riepilogo contabile (…) è rimandata a nuova comunicazione”.
In sostanza, fino a che gli operatori doganali utilizzeranno il messaggio IM, il documento per la detrazione è la “bolletta doganale”. Negli altri casi la detrazione potrà essere operata con il possesso del documento di sintesi.
E per quanto riguarda le comunicazioni provenienti dai vettori?
Con la Risposta ad istanza di interpello 417/2022 l’Agenzia delle Entrate non fornisce risposta in merito alla detrazione dell’Iva sulla base del possesso di un “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri, “considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’Agenzia delle Dogane”.
La domanda allora è la seguente: se a posteriori l’organo di controllo constata che gli elementi contenuti nel documento di cortesia (sulla base dei quali l’importatore ha esercitato il diritto alla detrazione) coincidono con quelli dichiarati in sede di importazione, potrà essere contestato che quel documento in origine non aveva “garanzie di affidabilità”?
di Roberto Curcu e da Euroconference News