Nota di variazione Iva per erronea duplicazione delle fatture

L’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può ricondursi alle figure affini alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione.

Se per una stessa operazione vengono trasmessi due file XML al Sistema di Interscambio, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 13.10.2023, n. 447.

Nel caso esaminato la società istante (Alfa) svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e ha tra i suoi clienti la società olandese Beta, avente stabili organizzazioni presenti in vari Paesi europei. In data 21.06.2023 Alfa si è accorta che le fatture elettroniche emesse nel 2022 e nel 2023 nei confronti di Beta (Olanda e stabili organizzazioni) risultavano duplicate nel Cassetto Fiscale.
La società Alfa, dal 1.01.2022 e al 20.06.2023, si è avvalsa del canale telematico Sdl del portale Gamma per l’invio dei propri documenti contabili. In particolare, la società, dopo aver emesso con questa modalità una fattura nei confronti di Beta, invece di inviarle la copia cartacea (come avviene per tutti gli altri clienti esteri) ha inserito tutti i dati della fattura sul (diverso) portale Delta, utilizzato da Beta per la propria contabilità (questa procedura ha consentito a entrambi i soggetti di monitorare l’aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili ovvero, sostanzialmente, le fatture, le note di credito).
Nel mese di gennaio 2022, i gestori del portale Delta inviavano alla società una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere, evidenziando che il portale avrebbe comunicato automaticamente allo SdI le transazioni transfrontaliere effettuate con gli acquirenti stranieri presenti nella loro rete prima del 1.07.2022 (fatta salva la disattivazione del servizio prima del 10.01.2022).
Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21.06.2023 la società è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da Delta e, dopo essersi resa conto della duplicazione delle fatture elettroniche emesse, alla medesima data ha richiesto al cliente di cessare ogni comunicazione automatica allo SdI. In questo contesto è stato quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire la modalità di correzione degli errori sopra richiamati.

Con riferimento a quanto sopra, è stato preliminarmente osservato che, con riguardo a una fattispecie similare, con la risposta ad interpello 7.10.2019, n. 395, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può ricondursi alle figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione.
In senso analogo, nel caso in esame è stato evidenziato che:
– subordinatamente alla registrazione dei duplicati, la società ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi;
– queste note di variazione possono essere cumulative per ogni codice identificativo Iva di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni), indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

da Sistema Ratio

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