Basta riportare il servizio di trasporto della merce nei soli elenchi relativi all’acquisto di beni.
Nell’ambito delle operazioni comunitarie, una questione ricorrente riguarda la corretta esposizione negli elenchi INTRASTAT – qualora dovuti – degli importi addebitati per il trasporto dei beni acquistati o ceduti.
È, infatti, possibile che il corrispettivo del trasporto sia addebitato alla controparte distintamente rispetto al corrispettivo dei beni che esso accompagna, o in una stessa fattura o, in alcuni casi, anche in un’apposita fattura successiva a quella per la cessione della merce.
A livello generale, come aveva chiarito la circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 (§ 18), nel caso di prestazioni di trasporto tra soggetti passivi di due distinti Paesi Ue:
– se la prestazione è accessoria alla vendita dei beni, l’operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi INTRASTAT relativi ai beni;
– in assenza di un rapporto di accessorietà, invece, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi.
Il discrimine è, quindi, l’esistenza del rapporto di accessorietà tra l’acquisto (o la cessione) dei beni e la prestazione relativa al trasporto dei medesimi.
Per espressa previsione normativa (art. 12 del DPR 633/72 e art. 78 della direttiva 2006/112/Ce), il trasporto è, in linea di principio, ricompreso tra le operazioni accessorie a una cessione di beni, sempre che lo stesso sia effettuato direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese.
Per definirsi accessoria un’operazione deve risultare ricollegabile a un’operazione principale, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile.
Inoltre, secondo la posizione assunta a più riprese dall’Agenzia delle Entrate (es. risposte a interpello nn. 77/2018 e 503/2021), pur in contrasto con i principi sanciti a livello di giurisprudenza, una prestazione può definirsi accessoria solo nei casi in cui la stessa: avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale e sia posta in essere direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale (ovvero da altri soggetti, ma per suo conto e a sue spese).
Fermi i requisiti di cui sopra, il nesso di accessorietà dovrebbe sussistere anche qualora il corrispettivo per il trasporto sia addebitato in fattura separatamente dal corrispettivo per la cessione.
In questo senso si era pronunciata la R.M. n. 405397/83, seppur riferita a un caso di cessione all’esportazione.
Analogamente, il requisito di accessorietà non dovrebbe venire meno per il fatto che il corrispettivo del trasporto è addebitato con una fattura distinta e successiva rispetto a quella relativa alla vendita dei beni.
In tal caso, può essere utile richiamare la C.M. n. 198/96 (§ 2.1), nella quale l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di fatturare le prestazioni di trasporto accessorie “separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento”.
Pertanto, come anticipato, l’intero importo riferito all’operazione (inclusivo della prestazione accessoria) dovrà essere evidenziata solo negli elenchi INTRASTAT relativi ai beni, vale a dire:
– nel modello INTRA-1 bis, nel caso di una cessione;
– nel modello INTRA-2 bis, nel caso di un acquisto (ferma la valenza solamente statistica l’ammontare minimo trimestrale di 350.000 euro).
È molto chiara la circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 nell’affermare che il soggetto passivo “in tutti i casi in cui risulti soddisfatto il requisito dell’accessorietà, non sarà chiamato a scindere l’operazione ai fini INTRASTAT (includendo la cessione nel modello afferente i beni e la prestazione di trasporto nel modello afferente i servizi), potendo la stessa essere dichiarata nel suo complesso nei soli elenchi relativi ai beni”.
Se, invece, il trasporto non dovesse qualificarsi come accessorio, la quota parte di tale corrispettivo troverà separata esposizione rispetto a quella della vendita del bene – rispettivamente – nel modello INTRA1- quater (se la prestazione è resa) oppure nel modello INTRA-2 quater (se la prestazione è ricevuta).
Si tratta infatti di una prestazione generica B2B che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 7-ter del DPR 633/72, rispetto alla quale non sussistono cause di esclusione dall’invio del modello.
Una volta definita l’accessorietà del servizio, un’ulteriore questione potrebbe attenere alla modalità di indicazione, negli elenchi INTRASTAT, del corrispettivo unitario addebitato in fattura per il trasporto relativo a più beni, contraddistinti da differenti categorie merceologiche (e quindi da un diverso codice di nomenclatura combinata).
Detto corrispettivo dovrà essere indicato negli elenchi relativi ai beni, dopo essere stato ripartito pro quota secondo criteri oggettivi. La definizione dei valori può essere particolarmente complessa da un punto di vista operativo, ma il parametro più efficiente dovrebbe essere quello derivante da una combinazione di peso e volume di ciascun bene ceduto o acquistato. Qualora tali elementi non siano determinabili o sia eccessivamente oneroso farlo (ad es. perché i beni sono inclusi in un’unica confezione), il criterio più ragionevole potrebbe consistere nella ripartizione del valore del trasporto in base al solo peso di ciascun bene.
da Eutekne.info