Il DL 27 dicembre 2024 n. 202, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2024, n. 302. Il decreto contiene modifiche e proroghe dei termini normativi riferiti ad adempimenti, divieti e misure di supporto alle imprese.
Esenzione IVA per gli Enti associativi
Il DL Milleproroghe interviene sul termine di decorrenza del nuovo regime d’esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all’art. 5, c. 15-quater, del DL 146/2021.
Il termine d’entrata in vigore, da ultimo prorogato al 1° gennaio 2025 dall’art. 3, c. 12-sexsies, del DL 215/2023, slitta ancora al 2026.
Il suindicato c. 15-quater, prevede una serie di modifiche alla disciplina IVA, al fine di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio d’impresa, o aventi natura commerciale, una serie di transazioni attualmente escluse, ovvero, a rendere tali, operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA.
In particolare, vengono ricomprese tra le cessioni effettuate nell’esercizio d’imprese, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche le prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
Le nuove regole IVA per le gli enti associativi, considerano in ogni caso commerciali, anche le cessioni di pubblicazioni delle suindicate associazioni, effettuate prevalentemente agli associati.
Per le APS ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, c. 6, lett. e), della L. 287/1991 (mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, viene considerata commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande eseguita presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale.
L’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10 del DPR 633/1972, viene estesa alle:
– prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
– le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da ASD alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al primo punto, organizzate a loro esclusivo profitto;
– la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti d’indigenti dalle APS ricomprese tra quelle di cui all’art. 3, c. 6, lett. e), della L. 287/1991, aventi finalità assistenziali riconosciute e, sempreché, tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
FTE per le prestazioni sanitarie
Una nuova proroga è prevista anche per il divieto d’utilizzo della fatturazione elettronica nell’ambito delle operazioni sanitarie.
In particolare, nei periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è stato stabilito il divieto di emettere fatture in formato elettronico, di cui all’ art. 1, c. 3, del D. Lgs. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Interessati dal divieto sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni d’assistenza protesica ed integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in riferimento alle operazioni che dovranno essere trasmesse dagli stessi al sistema TS.
Il divieto, esteso al 2024 dall’art. 3, c. 3, del DL 215/2023, è stato ulteriormente prorogato dal nuovo Decreto Milleproroghe, ma solo fino al 31 marzo 2025.
Tax credit turismo
Per le imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale, l’art. 1 del DL 152/2021, ha previsto un credito d’imposta ed un contributo a fondo perduto, a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia di edilizia e per la digitalizzazione d’impresa, fino al 31 dicembre 2024.
Il DL 27 dicembre 2024 n. 202 estende di un anno la misura agevolativa, consentendo l’accesso al beneficio alle imprese del settore turistico per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2025.
Registrazione aiuti COVID
La dilazione dei termini riguarda anche la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), degli aiuti COVID-19 conferiti in via automatica, ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati, ai sensi dell’art. 35, c. 1, del DL 73/2022. In particolare, il differimento del termine della registrazione sull’RNA, già oggetto di precedenti interventi dilatori, è riferito esclusivamente all’IMU. La registrazione dovrà avvenire entro il 30 novembre 2025.
Alla medesima data, è prorogata anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi connessi alla registrazione delle misure straordinarie relative all’IMU.
Polizze contro le calamità naturali
Ulteriore misura prorogata dal Decreto Milleproroghe riguarda l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’obbligo, introdotto dall’art. 1, c. 101, della L. 213/2023, prevedeva la stipula della polizza entro il 31 dicembre 2024. A seguito delle disposizioni del DL 27 dicembre 2024 n. 202 le imprese potranno adempiere all’obbligo in esame entro il 31 marzo 2025.
Da Memento – Quotidiano Più