Mancata integrazione delle fatture in reverse charge: conseguenze e sanzioni

Le operazioni assoggettate al reverse charge prevedono l’emissione di fatture senza Iva da parte dei cedenti o prestatori. Questi ultimi, se nazionali, indicano l’apposita natura dell’operazione N6.x per specificare la mancata applicazione dell’Iva e la tipologia di appartenenza dell’operazione (cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.1, cessione di fabbricati N6.4, subappalto edile N6.3, prestazioni comparto edile e settori connessi N6.7, settore energetico N6.8, ecc.) e la dicitura INVCONT nel campo 2.2.1.16.1 «TipoDato» del blocco 2.2.1.16 «AltriDatiGestionali».

È il cessionario committente debitore di imposta ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 che assolve l’Iva mediante integrazione del documento ricevuto.

Per integrazione del documento si intende almeno una delle seguenti operazioni:

– aggiunta manuale dell’Iva sulla fattura ricevuta (valido ancora per le fatture estere non elettroniche);

– la predisposizione di un documento separato ma collegato alla fattura ricevuta riportante tutti gli elementi richiesti;

– l’invio al SdI del Tipodocumento TD16 per reverse charge interno (non obbligatorio) o TD17, TD18 e TD19 per reverse charge estero (obbligatorio ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 137/2015) che sarà recapitato solo al cessionario committente.

Nei primi due casi occorre conservare l’integrazione secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13.07.2022, n. 26/E.

Si evidenzia come gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto, da un lato, e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere per i Tipodocumento TD17, TD18 e TD19, dall’altro, sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi. Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe avvenire appunto anche in forma analogica), ma il mancato o il tardivo invio dei dati per le operazioni transfrontaliere con le modalità xml specifiche previste costituisce violazione dell’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015. La sanzione amministrativa corrispondente è pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, ridotta alla metà se l’invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

La mancata integrazione cartacea può essere sostituita dall’invio del Tipodocumento allo SdI. Ma cosa succede se la mancata integrazione cartacea è accompagnata dal mancato o irregolare invio del TD16, TD17, TD18 o TD19 (ad esempio invio TD senza Iva)? In questo caso si aggiunge la sanzione per mancata integrazione di cui all’art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 471/1997: è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli artt. 17, 34, c. 6, secondo periodo, e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e agli artt. 46, c. 1, e 47, c. 1 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427.

Se l’operazione non risulta dalla contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 13 e ss. D.P.R. 29.09.1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura del 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

da Sistema Ratio

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