Alla luce del rischio sanzionatorio, si riporta di seguito un quesito e la relativa risposta tratti da Il Sole 24 Ore
DOMANDA
Viste le nuove specifiche tecniche per emettere le fatture con lettera di intento dal 1° gennaio 2022, chiedo: qualora il fornitore che riceve la dichiarazione di intento riporti un protocollo di ricezione errato (o lo ometta) e/o una data errata della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate (o la ometta) nella fattura che emette ed invia al sistema di interscambio (Sdi), incorrerà in un errore formale o di che altro tipo? Quali sono le sanzioni in tal caso? Il cliente che riceve la fattura con protocollo o data sbagliata/omessa, è tenuto a sua volta a verificare tali dati?
RISPOSTA
Il fornitore, che riporta un protocollo errato della lettera d’intento, è passibile della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo del Dlgs 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). Infatti, si tratta di una violazione che, di per sé, non incide sulla corretta liquidazione del tributo, ma può recare pregiudizio all’azione di controllo dell’agenzia delle Entrate, proprio in virtù delle nuove procedure di verifica, in vigore dal 1° gennaio 2022. Tale sanzione può essere sanata con il ravvedimento operoso. Si ritiene opportuno che anche il cliente verifichi l’inserimento del protocollo corretto, considerando che potrebbe essere coinvolto sotto il profilo sanzionatorio, per l’omessa regolarizzazione della fattura, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa, in base all’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997.
da l’Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore