Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un nuovo decreto avente ad oggetto le modifiche al D.Lgs n. 36/2021, cioè del provvedimento di attuazione della riforma del rapporto di lavoro sportivo, in particolar modo dilettantistico. Le modifiche erano particolarmente attese in quanto il precedente testo normativo sarebbe entrato in vigore dal mese di gennaio del prossimo anno. Le novità sono incisive e riguardano l’intero comparto dello sport dilettantistico. Le novità riguardano non solo i profili previdenziali, ma anche fiscali del rapporto di lavoro sportivo.
Lavoro sportivo: cosa cambierà?
Alla luce della novella sono state stabilite tre diverse fasce di compensi.
Fino a 5.000 euro, lo sportivo dilettante potrà beneficiare dell’esenzione totale sia dagli obblighi contributivi, sia ai fini fiscali. Per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, sarà dovuto solo il pagamento dei contributi, ma non l’Irpef. Gli sportivi dilettanti potranno così continuare a fruire della detassazione completa dei compensi, non più entro il massimale di 10.000 euro annui, ma entro il maggior limite di 15.000 euro. Da contro, però, scatterà l’obbligo di copertura previdenziale. Invece, una volta superata la nuova soglia sarà dovuta sia l’Irpef, ma dovranno essere versati anche i relativi contributi previdenziali.
La differenza tra professionisti e dilettanti
Non si tratta, però, dell’unica modifica normativa. In generale il lavoro sportivo professionistico, si presume prestato sulla base di un contratto di lavoro subordinato. Invece il lavoro sportivo dilettantistico si presume “autonomo”. Dalla relazione tecnica al provvedimento si possono comprendere meglio le ragioni che hanno dato luogo alle modifiche normative. In primis, viene ricordata la necessità di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla legge delega n. 86/2019. Secondo quanto previsto da tale provvedimento: “la prestazione nello sport viene unificata in un unico lavoratore sportivo che può svolgere l’attività sia nel mondo dilettantistico che in quello professionistico”.
La relazione descrive, successivamente, il meccanismo che ha determinato, successivamente, l’individuazione delle predette fasce con l’esenzione totale dalla tassazione ai fini Irpef fino a 15.000 euro. Sulla base dei dati relativi al periodo d’imposta 2020 gli sportivi che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro “possono essere presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto di carattere lavorativo nello sport dilettantistico e, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, deve essere garantita loro una copertura previdenziale e assicurativa”. Si tratta, naturalmente, di una presunzione assoluta che non ammette la prova contraria.
I prossimi obblighi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno quindi farsi trovare pronte a recepire le novità che, ove confermate nel testo che sarà definitivamente approvato, entreranno in vigore all’inizio del nuovo anno. La previsione dell’obbligo contributivo, fondato sull’ammontare dei compensi percepiti è utile anche al fine di evitare i notevoli contenziosi che hanno caratterizzato gli ultimi anni con l’ente di previdenza. Il contenzioso è approdato davanti alla Corte di Cassazione con una serie di sentenze che hanno “minato” le certezze delle ASD con il rischio di dover corrispondere ingenti importi per i contributi arretrati e dovuti. Ora, invece, la novella è ben più chiara prevedendo una fascia di esenzione per i compensi fino a 5.000 euro, ma l’obbligo contributivo qualora l’importo corrisposto nell’anno superi la predetta soglia.
da Il Commercialista Telematico