Rischio di sospensione dell’attività per mancata comunicazione delle prestazioni occasionali.
Sono iniziati i controlli ai fini di vigilare sulla corretta applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori occasionali previsto dall’art. 13 D.L. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla L. 17.12.2021, n. 215, in vigore dal 21.12.2021. In base a tale disposizione per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c., è obbligato a effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro (INL) competente per territorio.
Si rammenta che, dal 1.05.2022, è possibile inoltrare la comunicazione solo telematicamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. Nel periodo transitorio era ammessa anche la comunicazione a mezzo e-mail. La comunicazione è finalizzata a svolgere attività di monitoraggio e soprattutto per contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
– l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
– l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
– il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
– l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
– la corresponsione di un corrispettivo.
Ricordiamo che restano escluse da tale obbligo sia le collaborazioni coordinate e continuative che le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.) e le attività di lavoro non esercitate abitualmente (art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir). Anche gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Sono escluse dalla comunicazione le aziende di vendita diretta a domicilio, i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Qualora l’Ispettorato territoriale del Lavoro riscontri che in una azienda sono impegnati il 10% dei lavoratori senza preventiva comunicazione può sospendere l’attività d’impresa fino alla regolarizzazione del lavoratore. Qualora l’imprenditore non rispetti la sospensione, rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o a un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Le sanzioni in oggetto sono soggettive, potranno essere, dunque, più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori, e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova comunicazione.
Per ottenere la revoca del provvedimento da parte dell’Amministrazione che lo ha adottato, occorre regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, pagare le sanzioni previste e presentare istanza di revoca. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato anche all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.
da Ratio Quotidiano