Inserimento del CCNL applicato sui lavori edili con bonus fiscali

L’Agenzia delle Entrate chiarisce molti aspetti sulla gestione dei bonus edilizi.
Tra tali aspetti è importante rilevarne uno che riguarda la gestione dei lavori, e cioè l’obbligo di inserimento, al fine di poter ottenere le agevolazioni fiscali, di una dicitura che attesta l’applicazione dei CCNL edilizi: alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione della norma.

Lavori edili con bonus: scatta l’obbligo di indicazione del CCNL applicato
Tenuto conto delle misure antifrode che hanno modificato la disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del Decreto Legge n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni ulteriori. Vengono così affrontati diversi aspetti riguardanti i vari bonus edilizi, e tra questi aspetti rientra anche un particolare argomento che concerne la questione dei contratti di lavoro: in particolar modo, l’Agenzia delle Entrate – dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – specifica alcuni aspetti di natura non fiscale, ossia la questione dell’indicazione dei CCNL nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

 

Le nuove regole per il lavoro nel Decreto Antifrode
Infatti, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia, accrescendo allo stesso modo i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 28-quater del Decreto Sostegni-ter, che riproduce l’articolo 4 del Decreto Frodi, inserisce dopo il comma 43 dell’articolo 1, Legge di Bilancio 2022, il comma 43-bis, con il quale si prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X del Decreto Legislativo n. 81/2008, sia necessario indicare all’interno dell’atto di affidamento dei lavori che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015.

L’indicazione del contratto collettivo applicato deve essere presente sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori medesimi.
Su tale aspetto è intervenuto ulteriormente il Decreto Ucraina con l’art. 23-bis, che va a modificare quanto stabilito dal comma 43-bis in esame, attraverso il quale si stabilisce che tale previsione debba fare riferimento alle opere in senso ampio e non ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 €, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai lavori edili.

Con tale modifica normativa, quindi, è stata notevolmente ampliata la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto in tal modo interessa un numero ancor maggiore di interventi, in quanto il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto al valore della parte di lavori edili effettuati.

Riassumendo, il soggetto datore di lavoro che esegue opere che siano di importo superiore a 70.000 €, dovrà indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto che i lavori edili di cui all’allegato X del Decreto Legislativo n. 81/2008 vengono eseguiti in esecuzione di contratti collettivi del settore edile, nazionali o territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015.

 

I chiarimenti delle Entrate
In particolare, secondo quanto chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che allo stato attuale possano essere definiti in possesso dei requisiti richiamati i contratti collettivi di lavoro riferite al settore edile e identificati con i seguenti codici assegnati dal CNEL, che hanno sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’Inps, ossia:

– F012, derivante anche dall’assorbimento dei precedenti contratti collettivi F011 ed F016;
– F015;
– F018, il quale ha assorbito anche il precedente contratto F017.
Come ricordato da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi oppure verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

 

Presenza del General contractor
L’Amministrazione Finanziaria specifica che l’obbligo in oggetto deve essere rispettato anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un General contractor o anche nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con il General contractor (o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto) dovranno essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili, e poi dovrà essere indicato all’interno delle relative fatture il contratto effettivamente applicato.

Inoltre si specifica che i commissionari del lavoro edile sono unicamente quelli che si sono avvalsi, per lo svolgimento dei lavori, di lavoratori dipendenti: infatti la norma – prevedendo espressamente la dicitura “datori di lavoro” – esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti da parte di imprenditori individuali ma anche di collaboratori familiari, soci di società di persone o di capitali che prestano attività lavorativa in qualità di lavoratori non dipendenti.

 

I lavori per i quali vale la regola dell’inserimento del CCNL applicato
Queste disposizioni si applicano nei confronti dei contribuenti che fruiscono in dichiarazione dei redditi o che opteranno per la fruizione diretta di alcune specifiche agevolazioni, ossia:

– superbonus 110;
– recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR;
– efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013;
– bonus sisma;
– bonus facciate;
– il bonus per installazione degli impianti fotovoltaici;
– installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
– detrazione per spese sostenute per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche;
– credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro;
– bonus mobili;
– bonus verde.

 

Mancata indicazione in fattura del CCNL applicato
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento; infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica cosa bisogna fare quando per errore in una fattura non è stato indicato il contratto collettivo applicato.

In tal caso il contribuente in sede di richiesta del visto di conformità dovrà essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima; questa dovrà essere esibita ai soggetti abilitati per il rilascio del visto di conformità oppure su richiesta all’Amministrazione Finanziaria.

 

Efficacia delle ultime modifiche al comma 43-bis
Infine, l’AE sottolinea che il comma 43-bis nella sua ultima versione modificata, acquista efficacia a partire dal 27 maggio 2022 e si applica dai lavori edili avviati successivamente a tale data.

 

da Il Commercialista Telematico

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