È stato pubblicato il 27 febbraio scorso in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo. L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024, poi rinviato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe.
L’adeguamento dei contratti deve avvenire entro 30 giorni, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l’obbligo.
Il decreto interministeriale chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Innanzitutto, è fornita una definizione delle calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3). Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Viene, poi, ribadito (come già previsto dal comma 104 dell’art. 1 della L. 213/2023) che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente. Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).
Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”. Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.
Ancora, il decreto individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato. In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).
Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni
I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).
Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
da Eutekne.info