Il CDU (Codice Doganale Unionale), il RD (Regolamento Delegato) e il RE (Regolamento Esecutivo) hanno modificato alcuni processi doganali esistenti e ne hanno introdotti di nuovi, con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di importazione e di esportazione.
Gli acquisti di beni da fornitori extracomunitari sono definite importazioni. La normativa interna (articolo 25 D.P.R. 633/1972) richiede l’annotazione nel registro degli acquisti delle bollette doganali relative ai beni o servizi importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Dalla registrazione devono risultare la data della bolletta, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
L’articolo 67 D.P.R. 633/1972 individua le operazioni che costituiscono importazioni in relazione alle quali l’Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli all’atto della introduzione dei beni nel territorio dello Stato.
A livello comunitario, invece, il diritto alla detrazione dell’imposta è regolato dall’articolo 167 della Direttiva 2006/112/CE, in base al quale “Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile”. Il successivo articolo 168 prevede che nella misura in cui i beni e i servizi siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore l’Iva dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.
L’articolo 201, inoltre, dispone che “all’importazione l’Iva è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”. Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata – oltre all’esigibilità dell’imposta – la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro Iva acquisti. Il CDU (Codice Doganale Unionale), il RD (Regolamento Delegato) e il RE (Regolamento Esecutivo) hanno modificato alcuni processi doganali esistenti e ne hanno introdotti di nuovi, con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di importazione e di esportazione. Nell’ambito della reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato in prima battuta il sistema interno delle importazioni.
Il nuovo sistema consente:
- l’invio incrementale dei dati della dichiarazione (in un’unica soluzione o in più step);
- un maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione (999 singoli vs 40 singoli);
- lo svincolo delle merci per articolo;
- nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services).
In linea con le mappe dei processi di sdoganamento definite dalla Commissione Europea, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, nella versione reingegnerizzata di AIDA le Dogane hanno provveduto a distinguere temporalmente le diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale. In particolare, per ogni dichiarazione vengono distinte le fasi di registrazione, accettazione e attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo).
L’accettazione della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN). Si precisa che tale codice non va confuso con quello in uso per le operazioni di export – MRN (Movement Reference Number) – da utilizzare per la verifica della corretta conclusione della procedura di esportazione.
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione, ovvero consentir loro di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 alla circolare 22/D/2022) della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03.06.2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote. Il prospetto richiamato doveva essere reperibile già dal 09.06.2022, andando a sostituire le tradizionali bollette doganali di importazione generate con il messaggio “IM”.
La digitalizzazione dei processi doganali sta impiegando più tempo del previsto e, al momento, l’effettiva operatività è rimandata ad una futura comunicazione delle Dogane (Info Dogane del 21.07.2022). Pertanto, ai fini dell’esercizio della detrazione Iva sulle importazioni, attualmente convivono più strumenti: è sufficiente entrare in possesso del Prospetto di sintesi (allegato 2 alla circolare 22/D/2022), oppure di una copia della bolletta doganale di import. In attesa che la nuova procedura venga “ufficializzata”, il Prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 alla circolare 22/D/2022) è già reperibile per gli operatori.
Dopo aver abilitato l’utente alla consultazione dei nuovi prospetti doganali, entrando con le proprio credenziali (ad esempio SPID) è possibile effettuare la ricerca puntuale tramite il codice MRN sopra descritto oppure, in alternativa, effettuando la ricerca aggregata per data/ufficio doganale di entrata della merce. Si segnala, infine, che dal 25 maggio 2023, sono attivi dei nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dei codici di preferenza tariffaria da utilizzare nelle dichiarazioni doganali di importazione di merci in regime di uso finale (End Use).
Qualora le merci da vincolare al regime di uso finale siano destinate ad essere introdotte in un deposito Iva o in un deposito fiscale ai fini accise sarà necessario indicare, nel campo “regime”, il codice 44 e nel campo “regime aggiuntivo” il codice nazionale “5EU”, istituito per gestire tale fattispecie, la cui descrizione è la seguente “Merci END USE destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale IVA e/o Accise” (Avviso Dogane del 22.05.2023).
da Euroconference News