Il trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

Le imprese, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, hanno la consuetudine di offrire degli omaggi ai propri clienti.

Al fine di comprendere come trattare fiscalmente i costi collegati a tali omaggi, occorre distinguere tra beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non rientrano in tale attività.

Nel primo caso, ossia di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall’impresa erogante stessa, i costi sostenuti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir.

Ne discende che occorre applicare i limiti di deducibilità collegati ai ricavi o proventi di gestione caratteristica, evidenziando che la deduzione è completa per un valore unitario non superiore a 50 euro.

Nel dettaglio si veda la seguente tabella, con la quale si indicano, in base all’importo di ricavi e proventi di gestione caratteristica, l’importo massimo e il limite di spesa deducibile.

Ricavi e proventi gestione caratteristicaImporto massimo deducibileLimite di spesa deducibile
Fino a euro 10.000.0001,5%euro 150.000
Per la parte che eccede euro 10.000.000 e fino al limite di euro 50.000.0000,6%euro 150.000 + euro 240.000
Per la parte eccedente il limite di euro 50.000.0000,4%euro 390.000 + 0,4% dell’eccedenza

Ai fini Iva, la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile Iva, indipendentemente dal costo unitario, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

In tale ipotesi la rivalsa non è obbligatoria e, pertanto, l’impresa può farsi carico dell’imposta, alternativamente:

  • emettendo un’autofattura per omaggi, da annotare all’interno del registro Iva delle vendite;
  • annotando l’operazione nell’apposito registro degli omaggi.

Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, i costi sostenuti per l’acquisto sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir, e vengono trattati come indicato nel primo caso.

Ai fini Iva, la detraibilità dell’imposta sull’acquisto dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il costo del singolo bene non supera i 50 euro.

Inoltre, non costituisce cessione di beni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività d’impresa:

  • di costo unitario non superiore a 50 euro;
  • per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta.

Ne discende che:

  • per i beni di costo unitario superiore ai 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva);
  • per i beni di costo unitario inferiore ai 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva).

Infine, con riguardo alla determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali e le cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.

Diversamente, per le società di persone commerciali gli omaggi non sono deducibili ai fini Irap.

da Euroconference News

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