Il Milleproroghe e lo sport

L’avvenuta approvazione della legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) ufficializza il rinvio, al prossimo 1° luglio, della entrata in vigore delle norme sugli aspetti costitutivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo con alcune particolarità che meritano un commento.

Viene posticipata al 1° luglio 2024 la disposizione di cui all’articolo 13, comma 7, che prevedeva, per le società professionistiche, l’obbligo di inserire, nei loro atti costitutivi o statuti “un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi”.

La storia di questa norma è singolare.

Infatti l’articolo 4 L. 86/2019 (la legge delega della riforma dello sport) aveva e ha contenuto immediatamente precettivo, in quanto introduce la norma in esame come novella dell’articolo 10 L. 91/1981 e, quindi, nel rispetto di quella norma, detto organo consultivo le società professionistiche lo avrebbero dovuto costituire entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione citata e cioè entro il 3 marzo 2020.

Inaspettatamente detta norma (che ripetiamo non era oggetto di delega governativa e, quindi anche con un palese vizio di legittimità) è stata inserita nel D.Lgs. 36/2019, nel testo originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021, quindi quando il termine concesso ai sodalizi professionistici era abbondantemente scaduto e che viene oggi ulteriormente prorogato al 2024. Non si sarebbe fatta miglior figura ad abrogare direttamente la norma?

La novità di maggior rilievo è l’inserimento all’articolo 16 del comma 1 bis che limita il “cumulo” di fasce esenti per gli sportivi.

Infatti l’entrata in vigore posticipata al 1° luglio della riforma del lavoro sportivo cade a metà del periodo di imposta del contribuente.

Pertanto, potrà accadere che un lavoratore sportivo riceva nel primo semestre del 2023 i compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir e nel secondo semestre sarà invece regolarmente inquadrato come lavoratore sportivo.

Ne consegue che, in linea teorica, sotto il profilo fiscale, il soggetto potrebbe percepire per il primo semestre 10.000 euro (che non costituiscono reddito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 69, comma 2, Tuir) e nel proseguo 15.000 euro che analogamente non costituiscono reddito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021.

La novella in esame prevede che, nell’ipotesi sopra indicato: “l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.

Quanto sopra indicato ha valenza solo ai fini fiscali.

Pertanto, ai fini previdenziali si inizierà comunque da zero.

Ne deriverà che un lavoratore sportivo che abbia percepito 10.000 euro (o cifra maggiore) entro giugno, ai sensi di quanto previsto dalla normativa oggi vigente per i compensi sportivi, potrà da luglio in avanti ricevere ulteriori compensi precisando che dal supero dei 5.000 dovrà assoggettarli sia a ritenuta fiscale che previdenziale.

Viene comunque confermata l’abrogazione dal prossimo 1° luglio della disciplina sui compensi sportivi che costituiscono redditi diversi

E’ stato poi leggermente rivisto lo scadenziario della abrogazione del vincolo sportivo, ossia la facoltà riconosciuta ai club sportivi di “rinnovare d’autorità” (ossia senza consenso dell’atleta) il tesseramento annuale per il numero di anni massimo previsto dalle norme della federazione di appartenenza.

Le Federazioni e le discipline sportive interessate potranno approvare i nuovi regolamenti che disciplinano il loro tesseramento in assenza di vincolo entro 31 dicembre 2023. Ove questo non accadesse vi provvederà l’autorità politica delegata in materia di sport con proprio decreto.

Comunque, sia che sia approvata nei termini la modifica, che in caso contrario, la disciplina sarà la seguente:

1. i nuovi tesseramenti che saranno sottoscritti a far data dal prossimo primo luglio in avanti dovranno avere necessariamente scadenza annuale (cioè non potranno essere rinnovati d’autorità alla loro scadenza;
2. i rinnovi dei tesseramenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre potranno essere effettuati d’autorità ma, comunque alla loro scadenza naturale non potranno essere ulteriormente rinnovati e si dovrà provvedere ad applicare la nuova disciplina sul vincolo.
Le conseguenze della applicazione dei due punti sopra indicati ricadrà anche sulle eventuali poste presenti nel bilancio della sportiva relative alla titolarità delle prestazioni sportive degli atleti.

Viene confermato il rinvio al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali “allo scopo di consentire il riequilibrio economico – finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.”

 

da Euroconference News

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