Fattura senza sconto per il bonus facciate, niente nota di accredito

Non è possibile emettere una nota di accredito (seguita dalla ri-fatturazione) per stornare una fattura che erroneamente non conteneva l’indicazione dello «sconto in fattura», la quale è una condizione necessaria per poter optare per il trasferimento del bonus al fornitore. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 385/2022 delle Entrate.

Il caso riguarda una fattura emessa da un’impresa edile a fine 2021 per il bonus facciate senza l’indicazione dello «sconto in fattura» del 90% e pagata, sempre nel 2021, dal cliente con bonifico «parlante», solo per il 10% dell’importo. L’impresa, poi, accortasi «dell’errore sulla fattura», non ha inviato alle Entrate entro il 29 aprile 2022 la comunicazione dell’opzione, considerando «inutile mandare avanti una pratica con una fattura non corretta».

Secondo l’Agenzia non è possibile modificare, con una nota di accredito, la fattura originariamente emessa, al solo fine di riemettere una nuova fattura integrata con l’espressa indicazione dello sconto praticato, neanche datando quest’ultima dicembre 2021 e «pagando le sanzioni per invio tardivo», in quanto le condizioni dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 non lo prevedono. Si ritiene che ciò valga anche per la correzione di una fattura che non riporta l’indicazione del contratto edile applicato (se prevista, circolare 19/E/2022, paragrafo 8).

Con il particolare meccanismo dello «sconto in fattura», quest’ultimo non può mai ridurre l’imponibile Iva, ma va tolto dall’importo del totale della fattura (a differenza dei classici sconti contrattuali sul prezzo di listino, che si applicano prima del calcolo dell’imponibile Iva). Deve, poi, essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, come «sconto praticato ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020» (punto 3.1 del provvedimento delle Entrate del 3 febbraio 2022, n. 35873).

Secondo la risposta 385/2022, siccome l’impresa non ha «indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sottoforma di sconto non può considerarsi perfezionata».

In questi casi, il committente potrà detrarre nella propria dichiarazione dei redditi il 90% dell’importo pagato nel 2021 (pari al 10% della fattura), in presenza di tutti gli altri requisiti previsti. Per i restanti pagamenti che verranno effettuati nel 2022 (per il 90% della fattura), il contribuente potrà detrarre nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 il 60% del bonus facciate o cedere ad altri soggetti il relativo credito, previa opzione per la cessione del credito.

 

da Il Sole 24 Ore

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