La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023) ha introdotto un nuovo obbligo (attualmente limitato alle imprese), che andrà adempiuto entro il 31 dicembre di quest’anno: quello di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
La disposizione è finalizzata ad assicurare un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali (che sempre più frequentemente si abbattono sul territorio nazionale) idonei a generare danni alla popolazione, alle imprese stesse e alle infrastrutture, con l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), bensì anche di soggetti privati.
L’obbligo di stipula riguarda, nello specifico le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.
Sono, peraltro, escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021. L’obbligo non si applica neppure alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1 comma 106 secondo periodo).
I soggetti interessati dalla misura sono tenuti a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi per danni relativi ai beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Quanto agli obblighi delle compagnie assicurative, queste saranno tenute ad applicare:
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione, inoltre, sono obbligate a stipulare tali contratti e, qualora rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro, irrogata dall’IVASS.
È delegata a un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto; il decreto potrà definire, in particolare, le modalità di:
- individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Come anticipato, il sistema delineato dalle disposizioni è “misto” privato-pubblico, posto che SACE spa è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto, comunque entro il limite di 5 miliardi di euro per l’anno 2024.
articolo tratto da Eutekne.info