È arrivato nello scorso fine settimana l’atteso via libera europeo alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, che troverà applicazione a regime dal 1° gennaio 2026. La notizia è stata annunciata dal Ministero del Lavoro con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito l’8 marzo.
Allo stato attuale, a parte il comunicato stampa ministeriale, non risultano ancora diffusi provvedimenti ufficiali. Dalle prime anticipazioni, il placet alla disciplina è stato espresso dalla Commissione europea attraverso una comfort letter della Direzione generale Concorrenza e, sebbene risultino ancora alcuni aspetti che necessitano di approfondimento, l’impianto normativo della riforma del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e dell’impresa sociale (DLgs. 112/2017) è risultato compatibile con la disciplina di matrice comunitaria in tema di aiuti di Stato. Infatti, le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.
Come si legge nel comunicato stampa ministeriale, a partire dal prossimo anno diventeranno così operative, tra le altre, le disposizioni in materia di imposizione diretta e quelle relative ai regimi agevolati degli enti del Terzo settore, che si sostituiranno a quelli del TUIR e delle discipline speciali ancora oggi applicabili dagli ETS (il regime agevolato di cui alla L. 398/91 e il dimezzamento dell’aliquota IRES prevista dall’art. 6 del DPR 601/73).
Ad esempio, la natura commerciale o meno degli ETS sarà definita sulla base dei criteri dell’art. 79 del Codice del Terzo settore che esclude la commercialità delle attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi consecutivi.
Con l’autorizzazione Ue anche gli enti con la qualifica di impresa sociale potranno beneficiare delle misure dell’art. 18 del DLgs. 112/2017 che consentono di detassare gli utili conseguiti reinvestiti nell’attività istituzionale.
Non bisogna trascurare che il placet europeo determina effetti anche per gli enti non iscritti al RUNTS in quanto la piena operatività del Titolo X del codice del Terzo settore rende effettive tutte quelle modifiche di coordinamento previste dagli artt. 89 e 102. Si pensi, ad esempio:
- alla riformulazione dell’art. 148 comma 3 del TUIR, con l’esclusione dalla decommercializzazione dei corrispettivi specifici per gli enti associativi non commerciali con finalità culturali;
- all’esclusione del regime di cui alla L. 398/91 per gli enti diversi da quelli sportivi dilettantistici.
Notevole sarà l’impatto sugli enti dotati della qualifica fiscale di ONLUS che, in seguito all’abrogazione della relativa disciplina, dovranno scegliere (salvo limitate eccezioni) se:
- presentare la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026; in questo caso, troverà diretta applicazione la disciplina fiscale degli ETS variabile in base alla sezione prescelta per l’iscrizione nel registro e alla natura commerciale o meno dell’attività di interesse generale e dell’ente nel suo complesso;
- oppure restare “fuori” dal Terzo settore, continuando a operare secondo la disciplina ordinaria, oppure sciogliersi; in entrambi i casi sarà necessario devolvere il patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro.
Inoltre, sotto il profilo IVA, il riferimento alle ONLUS contenuto in alcune norme “agevolative” del DPR 633/72 (come nel caso di talune esenzioni previste per il settore socio-sanitario e assistenziale) sarà sostituito dal riferimento agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (art. 89 comma 7 del DLgs. 117/2017).
Da Eutekne.info