Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo: novità dal decreto Aiuti

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Riferimenti normativi
L’articolo 15-bis, del decreto legge 50 del 2022, convertito con modifiche in legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19, del DPR 29 settembre 1973, 602, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

Le cartelle di pagamento: cenni
dilazione pagamentgo somme iscritte a ruoloLa cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2012, ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni. La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica nonché tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.

Con provvedimento del 17 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022 che, ai sensi della modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione (art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999) per effetto della Legge di Bilancio per il 2022, non contiene più l’addebito al contribuente degli oneri di riscossione. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori vengono iscritte a ruolo.

 

L’iscrizione a ruolo e i casi di mancato pagamento della cartella
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute. Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate. In caso di mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni (o del diverso termine di 180 giorni previsto da specifiche leggi) dalla notifica, o di mancata richiesta di rateazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare nei confronti del debitore (e dei suoi coobbligati) procedure cautelari e conservative (fermo amministrativo di beni mobili registrati; ipoteca) o l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo (pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti). In caso di mancato pagamento della cartella nei termini, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, e tutte le eventuali ulteriori spese. Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi. La rateizzazione della cartella di pagamento può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere mediante apposita istanza presentata all’Agente della riscossione.

 

La situazione di obiettiva difficoltà
Se l’importo del debito è superiore a 60.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateazione del pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili. In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili. Su richiesta, il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata una sola volta, fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

 

Le ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione
La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive.

In particolare:

– per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
– per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
– e per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
A seguito della decadenza:
– l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
– il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data (per la decadenza verificatasi prima dell’8 marzo 2020, resta fermo quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate per contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19).

 

Le novità contenute nel decreto “Aiuti”
Con l’articolo 15-bis, del decreto Aiuti, al comma 1, si dispone che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Pertanto, con la modifica in esame si precisa che il contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata. Inoltre, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centoventimila euro.

L’articolo 15-bis, del decreto Aiuti, interviene sul comma 3, dell’articolo 19, del DPR 29 settembre 1973, 602, prevedendo che in caso di in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, in luogo delle vigenti cinque rate, anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato (nuovo testo della lettera c) del comma 3, dell’articolo 19). La disposizione introduce, altresì, un nuovo comma 3-ter, all’articolo 19, il quale precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Il comma 2, del citato articolo 15-bis, precisa i termini di applicazione dell’agevolazione in commento. La norma chiarisce che le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il comma 3 prevede, infine che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data indicata al citato comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del suindicato comma 1.

 

da Il Commercialista Telematico

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