Gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione d’intento. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software dedicato.
Sono definiti esportatori abituali i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie per un valore superiore al 10% del proprio volume d’affari, senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’art. 21, c. 6-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, secondo le disposizioni dell’art. 1, c. 1, lett. a) D.L. 746/1983.
L’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni e cessioni intracomunitarie e assimilate effettuate nel corso dell’anno solare precedente, determina l’ammontare, ossia il plafond disponibile, degli acquisti che possono essere effettuati in non imponibilità Iva.
L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare dalla dichiarazione trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate; quest’ultima rilascia apposita ricevuta telematica, con indicazione del protocollo di ricezione.
Il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d’intento a sé destinata, all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, al fine di effettuare la verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond dichiarato dall’esportatore abituale. Dal 2020 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta nel caso di cessioni o prestazioni effettuate in regime di non imponibilità senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Nella fattura emessa dal fornitore devono essere apposte le indicazioni del titolo di inapplicabilità dell’Iva e relativa norma di riferimento (art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972), oltre agli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. In particolare, all’interno del file XML della fattura elettronica bisogna compilare un blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni dichiarazione d’intento, specificando:
- nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” la dicitura “INTENTO”;
- nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si segnala, infine, che dal 1.01.2022, i contribuenti che emettono le dichiarazioni d’intento sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’art. 1, c. 1, lett. a) D.L. 29.12.1983 (prov. Ag. Entrate 28.10.2021, n. 293390).
da Sistema Ratio – Centro Studi Castelli