Il modello Redditi 2023 non presenta numerose novità rispetto allo scorso anno. In generale si dovrà tenere conto delle proroghe delle detrazioni relative ai bonus edilizi e della possibilità di fruire ancora del cosiddetto “bonus mobili”.
In tema di bonus mobili è necessario considerare le modifiche normative e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate soprattutto nell’ultimo periodo. Si deve innanzitutto tenere conto che, con riferimento al periodo d’imposta 2022, il limite di spesa, al fine effettuare il computo della detrazione spettante nella misura del 50 per cento, è diminuito da 16.000 a 10.000 euro. Tale limite scenderà ancora nei successivi anni 2023 e 2024 rispettivamente a 8.000 e 5.000 euro. La diminuzione dei limiti di spesa influenzerà anche l’ammontare delle detrazioni relative agli anni successivi. Ad esempio, se un contribuente ha speso 6.000 euro nell’anno 2022, avrà a disposizione nel successivo anno 2023, un plafond di spesa residuo pari a 2.000 euro. In tal senso dispone l’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013.
Quali sono le spese detraibili?
La detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici spetta a condizione che gli acquisti siano destinati ad immobili che beneficiano anche della detrazione del 50 per cento relativa al recupero del patrimonio edilizio. Devono quindi essere stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avvengono gli acquisti agevolati. Ad esempio, per gli acquisti effettuati nell’anno 2022, l’intervento di recupero del patrimonio edilizio non deve essere iniziato prima del 1° gennaio 2021. Se, la CILA è stata ad esempio presentata il 30 giugno 2020, non sarà possibile fruire di alcuna detrazione per gli acquisti di mobili effettuati nell’anno 2022. Conseguentemente, se gli acquisti sono stati effettuati nell’anno 2023, i lavori sull’immobile devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2022. In alternativa al titolo edilizio, la data di inizi lavori potrà essere dimostrata anche ricorrendo alla comunicazione preventiva alla ASL, qualora la legge ne preveda l’obbligatorietà. Se si tratta, invece, di interventi ad edilizia libera, quindi che non richiedono un titolo edilizio, l’inizio lavori potrà essere attestato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il bonus mobili può essere fatto valere anche da coloro che acquistano immobili completamente ristrutturati e quindi possono fruire della detrazione di cui all’art. 16 bis del TUIR (detrazione calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto). Anche in tale ipotesi il massimale è pari a 96.000 euro, ma la data di riferimento è costituita dal rogito o da quella dell’atto di assegnazione. Ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto dei mobili nell’anno 2022 sono detraibili se la data dell’acquisto immobiliare è dal 1° gennaio 2021 in avanti. La detrazione per l’acquisto dei mobili è pari, come detto, al 50 per cento della spesa sostenuta e può essere fruita in dieci quote annuali di pari importo.
Il plafond di spesa pari a 10.000 euro riguarda il singolo immobile residenziale e le relative pertinenze. Pertanto, se il contribuente ha effettuato nell’anno 2022 la ristrutturazione di due unità immobiliari, potrà fruire di un duplice limite di spesa. Per il bonus mobili non è mai stata prevista la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Inoltre, l’eventuale cessione del credito di imposta relativo all’intervento di manutenzione immobiliare, non determina anche il trasferimento del bonus mobili. Il beneficio riguarda, come anticipato, non solo l’acquisto di mobili, ma anche di elettrodomestici ad alta efficienza, quali forni, asciugatrici, lavastoviglie, etc.
Attenzione, non serve il bonifico parlante!
Non è necessario effettuare il pagamento con bonifico “parlante”. Il pagamento ai fini della detrazione potrà essere effettuato anche con bonifico ordinario, carta di debito o carta di credito. In tale ipotesi non rileva la data di materiale addebito della somma sull’estratto conto, ma si tiene conto della data della transazione. Invece, la detrazione non è consentita qualora il pagamento venga effettuato tramite assegno bancario o assegno circolare.
da Il Commercialista Telematico