Si applicheranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).
L’art. 18 del D.L. n. 36/2022 introduce due ulteriori, importanti, novità:
– viene anticipata al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito, dapprima prevista per il 1° gennaio 2023;
– viene previsto che i soggetti che gestiscono gli strumenti di pagamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle Entrate il totale giornaliero del transato.
Con riferimento al primo punto, il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 30 giugno 2022.
Laddove un soggetto che effettua attività di:
– vendita di prodotti;
– prestazioni di servizi, anche professionali rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. Quanto sopra, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica (es. terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet).
Ricorda Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).
Quanto al secondo punto, viene disposto che: “All’art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse”. Questa disposizione deve essere letta “al contrario”: visto che viene cancellato un “di cui”, la norma oggetto di modifica si rende applicabile senza eccezioni. Attenzione Concretamente, ciò significa che se prima della modifica le banche e le società che gestiscono moneta elettronica inviavano all’Agenzia delle Entrate i totali del transato relativi ai sistemi di incasso evoluto esclusivamente con riferimento al comma 1-ter, ovvero solo quelle relative agli incassi rilevanti ai fini del riconoscimento del credito imposta sulle commissioni POS nella misura del 100%, dopo la modifica i medesimi soggetti trasmetteranno giornalmente i totali di tutte le movimentazioni (incassi) effettuati in moneta elettronica, così che l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare tali incassi con i dati dei corrispettivi elettronici.