Concordato biennale: sì al ravvedimento “tombale”

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del cd. Decreto omnibus (D.L. 113/2024) sono state introdotte due importanti novità in materia di concordato preventivo biennale. In particolare:

  • sono state ridotte alla metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie e;
  • è stato introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale.

Innanzitutto, il nuovo articolo 2-ter, ha previsto che le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21, D.Lgs. 472/1997, sono dimezzate, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato biennale, se:

  • la proposta di concordato preventivo biennale non è stata accolta;
  • si è verificata la decadenza dal concordato biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
  • per i periodi d’imposta 2018-2022 i contribuenti non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quateroppure questo è decaduto.

Di fatto, quindi, tale previsione amplia le ipotesi di applicazione delle sanzioni accessorie, al fine di incentivare i contribuenti all’adesione al concordato biennale.

L’altra novità, molto importante, è contenuta nell’articolo 2-quater, che introduce il ravvedimento speciale a favore dei soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale.

Nello specifico, è previsto che i soggetti ISA aderenti, entro il 31.10.2024, al concordato biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (e delle relative addizionali) è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura sopra indicata.

Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari:

  • al 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • al 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • al 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Invece, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, inoltre, l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive sarà calcolata con l’aliquota del 3,9%.

Evidentemente l’obiettivo del legislatore, anche nel prevedere aliquote più basse in funzione del punteggio ISA, è quello di incentivare l’adesione al concordato biennale.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.3.2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

È espressamente previsto che, in relazione ai periodi d’imposta 2018-2022, una volta eseguito il versamento integrale, ovvero il pagamento rateale, le rettifiche al reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere più effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

  • decadenza dal concordato biennale, applicazione di una misura cautelare;
  • notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

Dunque, la disposizione citata introduce una sorta di ravvedimento “tombale”, almeno per quanto concerne le imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive, poiché inibisce gli accertamenti per i periodi d’imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.

da Euroconference News

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