Comunicazioni obbligatorie per i rapporti di collaborazione sportiva

Dopo tanta attesa il 16.11.2023 viene reso pubblico (per ora solo sul sito del Dipartimento dello Sport) il D.P.C.M. 27.10.2023 firmato dal Ministro per lo Sport di concerto con il Ministro del Lavoro che definisce gli standard e le regole per adempiere agli obblighi comunicativi ex art. 28, c. 3 D.Lgs. 36/2021 inerenti alle (sole) collaborazioni sportive dilettantistiche ex art. 28, c. 2 D.Lgs. 36/2021, e specificamente:

  • comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo;
  • adempiere all’obbligo della comunicazione al Centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, cc. 2 e 2-bis D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.11.1996, n. 608.

Le regole tecniche di comunicazione sono sintetizzate nel modello UNILAV – Sport con cui gli enti sportivi dilettantistici potranno adempiere al suddetto obbligo comunicativo, provvedendone alla compilazione e all’invio, utilizzando alternativamente l’apposita procedura implementata sul Registro delle attività sportive dilettantistiche, già attiva prima della pubblicazione del decreto, o l’applicativo messo a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro, stante che in entrambe le modalità il contenuto del flusso informativo è il medesimo.

Ambito di applicazione – Il modello UNILAV – Sport è un documento distinto e separato dal flusso UNILAV approvato con D.I. 30.10.2007 da cui, seppur condividendone gli standard e i vincoli di compilazione compatibili, se ne distingue in relazione ai seguenti aspetti, peculiarmente connessi alla natura sportiva del rapporto:

  • tipologia di rapporto oggetto di comunicazione: ammesse le sole collaborazioni sportive ex art. 28, c. 2 D.Lgs. 36/2021;
  • termini di comunicazione: la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo è ammessa successivamente all’inizio della prestazione (art. 28, c. 5 D.Lgs. 36/2021), in luogo di quella perentoriamente preventiva per gli ordinari rapporti di lavoro.

Facendo poi una rapida comparazione tra gli alternativi canali di comunicazione obbligatoria, salta all’occhio che l’applicativo sul RAS, oltre alle comunicazioni di inizio, cessazione e annullamento, consente (almeno proceduralmente) anche la comunicazione della proroga del rapporto e della rettifica di una comunicazione già trasmessa, invece non previste (almeno attualmente) sull’applicativo del Ministero del Lavoro, in cui l’eventuale variazione dei dati già trasmessi potrà essere effettuata solo con annullamento del modulo precedentemente trasmesso e il rinvio di una comunicazione con i dati corretti. A riguardo, considerato che l’allegato C del D.P.C.M. 27.10.2023 sancisce che il modello della comunicazione è (quello univocamente) individuato nell’Allegato A (indipendentemente dal canale di comunicazione), ci si chiede a questo punto se il flusso informativo approvato con l’UNILAV – Sport sia compatibile anche con la proroga e la rettifica e, se sì, perché siano disponibili solo tramite RAS.

Altra particolarità che differenzia i 2 canali di comunicazione telematica risiede nella verifica del tesseramento del lavoratore, che, lo ricordiamo, sancisce l’appartenenza dello stesso all’ordinamento sportivo ed è autorizzativo allo svolgimento dell’attività sportiva con una associazione o società sportiva.

Il committente è quindi preliminarmente tenuto a verificare che tale vincolo sia rispettato ai fini della qualificazione di lavoratore sportivo ex art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021; se la comunicazione viene effettuata tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche la verifica sarà immediata in quanto l’applicativo permette di inserire una comunicazione per i soli soggetti con un tesseramento valido e attivo, diversamente utilizzando l’applicativo del Ministero del Lavoro sarà onere del committente dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell’invio di una nuova comunicazione, rimanendo ancora ignota la modalità con cui dovrà essere resa questa dichiarazione, nonché con quale valore ed effetto (autocertificativa o meno).

Termini di invio – Il D.P.C.M., facendo riferimento alle comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1.07.2023, lascia intendere che i termini di invio indicati nel D.P.C.M. 27.10.2023, nonché nell’allegato C, siano applicabili indistintamente dal canale di comunicazione.
Pertanto, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, come già previsto dall’art. 28, c. 5 D.Lgs. 36/2021, potrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo a quello di avvio del rapporto; a riguardo il D.P.C.M. 27.10.2023, superando le precedenti indicazioni, definisce un nuovo periodo transitorio per le comunicazioni “tardive” inerenti ai rapporti instaurati dal 1.07.2023 che alla data di entrata in vigore del decreto non fossero stati già comunicati, stabilendo che, per i suddetti rapporti, il termine si intende posticipato al 30.12.2023.
La medesima scadenza del 30° giorno del mese successivo è confermata anche per la comunicazione di cessazione anticipata (decorrente dalla data termine rapporto) o per l’annullamento (decorrente dalla data di trasmissione della comunicazione oggetto dell’annullamento) di una comunicazione già trasmessa.
Ma considerato che, come anticipato, la procedura telematica tramite RAS ammette anche la comunicazione della proroga, invece non contemplata nel D.P.C.M., e di rettifica di una comunicazione già trasmessa, ugualmente non prevista dal D.P.C.M., ma integrata nella funzione di annullamento se effettuata tramite applicativo del Ministero del Lavoro, a questo punto ci si interroga, oltre che sull’efficacia delle suddette, ulteriormente sulla scadenza della comunicazione di rettifica. Ricordiamo, infatti, che la guida rilasciata dal Dipartimento dello Sport l’11.10.2023 ribadiva che “in riferimento alle rettifiche (…) è possibile rettificare i dati essenziali della comunicazione obbligatoria (e quindi del modulo corrispondente nel Registro) entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, senza incorrere in alcuna sanzione, mentre non è prevista alcuna scadenza per la rettifica dei dati non essenziali”, in luogo di un presumibile termine assimilabile a quello della comunicazione di annullamento quale adempimento “sostitutivo” per la comunicazione adempiuta sul portale del Ministero del Lavoro.

Sanzioni per invio tardivo delle comunicazioni – In linea con quanto già ricordato dalla circolare INL 25.10.2023, n. 2, il D.P.C.M. ribadisce che l’omesso o ritardato adempimento delle suddette comunicazioni telematiche comporta l’irrogazione delle sanzioni ordinariamente previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego ex art. 19, c. 3 D.Lgs. 276/2003 (sanzione amministrativa da 100 a 500 euro).

da Sistema Ratio – Centro Studi Castelli

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