Bonus Natale: le indicazioni dai Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro, tramite un Approfondimento del 12 novembre 2024, analizzano mediante FAQ tutti gli aspetti e le caratteristiche del Bonus Natale, l’indennità di 100 euro che sarà erogata a dicembre ad alcune categorie di lavoratori.

Previsto dal Decreto Omnibus (art. 2 bis DL 113/2024 conv. in L. 143/2024), il Bonus Natale consiste in un’indennità di € 100 e sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità.

Le FAQ, di seguito esposte in tabella, si concentrano sula platea dei destinatari, sui requisiti necessari per averne diritto e sugli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

A chi spetta il Bonus?

Il bonus di 100 euro annui spetta ai lavoratori dipendenti. Si tratta esclusivamente dei titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione di titolari di reddito da pensione. È infatti previsto che venga erogato “unitamente alla tredicesima mensilità”, elemento retributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato. Sono, dunque, esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Quali sono i requisiti?

  • Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro
  • Il lavoratore deve avere a carico fiscalmente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio. Oppure almeno un figlio a carico in caso di unico coniuge che si trova nelle condizioni di cui all’art. 12, c. 1 lett. c) TUIR
  • L’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente. Per il periodo d’imposta 2024, l’importo che costituisce la soglia della c.d. no tax area è pari a 8.500 euro

Quando i figli sono considerati a carico?

  • Le persone devono possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. La condizione rileva anche a seguito dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale.
  • I figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione

Come si calcola il reddito complessivo non superiore a € 28.000?

Va calcolato al netto dell’abitazione principale, considerando il c.d. reddito di riferimento, computando la quota esente dei redditi agevolati nonché quelli soggetti a imposta sostitutiva. Nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità.

Inoltre, rileva anche la quota esente dei seguenti redditi agevolati:

  • incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
  • regime speciale per lavoratori impatriati

Nel caso di mancanza del coniuge il bonus spetta?

Spetta nel caso in cui il lavoratore abbia almeno un figlio a carico fiscalmente e l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e quest’ultimo non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

L’ammontare del bonus è fisso o varia in base alle giornate effettivamente lavorate?

Il bonus spetta tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Pertanto, occorre tenere conto del medesimo criterio di calcolo delle detrazioni fiscali. Va dunque considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Cosa deve fare il lavoratore che presume di avere tutti i requisiti per fruire dell’indennità?

È necessaria una specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico. Il lavoratore deve evidentemente tenere conto del reddito complessivo e degli altri redditi che concorrono al reddito di riferimento nonché delle quote esenti computabili.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, ove ricorrano, le condizioni previste.

Il datore di lavoro procede alla compensazione delle somme anticipate sin dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Il datore di lavoro verifica successivamente in sede di conguaglio se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto e provvede all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore.

Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto precedenti rapporti di lavoro?

Il lavoratore deve anche fornire i dati reddituali all’ultimo datore di lavoro qualora abbia avuto precedenti rapporti di lavoro. Il datore di lavoro deve naturalmente conservare la documentazione.

Cosa deve fare il lavoratore che ha ricevuto il bonus e non ne aveva diritto?

Il lavoratore deve verificare di averne diritto e nel caso gli fosse stato erogato e non spettasse, deve restituirlo in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui invece ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato potrà richiederlo sempre in sede di dichiarazione fiscale.

Nel caso di contratti part time il bonus va proporzionato?

Il bonus non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta. Solo in tal caso occorre calcolarlo in applicazione del criterio pro rata temporis.

Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nel 2024 (es. Part time), qual è l’importo del bonus?

Il lavoratore ne ha diritto una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente a un datore di lavoro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 2024 ha chiarito che l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro individuato dal lavoratore mediante consegna della dichiarazione di possesso dei requisiti nella quale andranno indicati i redditi di lavoro dipendente e i giorni di detrazione presso gli altri datori di lavoro.

Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sostituto d’imposta?

Si, in presenza delle condizioni previste devono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi. Chi non ha ricevuto il bonus, può farne richiesta direttamente in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi.

Non si corre, dunque, il rischio di dare un’indennità su un reddito presunto per poi chiederne la restituzione?

Il rischio c’è, ma la situazione è analoga a quella già applicata per il bonus 80 euro prima e il TIR di 100 euro attualmente.

da Redazione Memento

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