Il Disegno Di Legge di Bilancio 2023, con l’art. 38 (“Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni”) prevede la riduzione delle sanzioni per il cd. 36-bis per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Si tratta del controllo che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti (artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972), successiva alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e svolto sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli, comunque, in possesso dell’anagrafe tributaria.
La liquidazione delle dichiarazioni è finalizzata a correggere, tra gli altri, gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti.
La comunicazione al contribuente o al sostituto d’imposta dell’esito della liquidazione delle dichiarazioni (il c.d. avviso bonario) ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emerge dal comma 3 del citato art. 36-bis.
L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero un’imposta maggiore o minore.
Il c.d. avviso bonario è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero un’imposta o una maggiore imposta.
Avvisi bonari con sanzioni ultraridotte
Tra le definizioni agevolate contenute nel Ddl di bilancio 2023 merita di essere segnalata quella che riguarda le irregolarità contenute negli avvisi bonari, emessi al termine del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Si tratta del controllo che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti (artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972), successiva alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e svolto sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli, comunque, in possesso dell’anagrafe tributaria.
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
Il DDL di Bilancio 2023, con l’art 38 configura la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ovvero incentiva la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, in relazione alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione.
Le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Viene meno, a regime, il numero di otto rate trimestrali per i debiti sino a 5.000 euro.
Capisaldi
La predetta previsione presenta i seguenti capisaldi:
1. I debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive.
2. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento, senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo.
3. Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis del D. Lgs. n. 462/1997.
4. Tale previsione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
5. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
6. Per effetto di quanto previsto al comma 7 della predetta disposizione il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. L’articolo 38, del DDL di bilancio 2023, al comma 7, interviene sull’articolo 3-bis, comma 1, del D.lgs. n. 462/97, consentendo, di fatto, a tutti, indipendentemente dall’importo, la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali.
7. Per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che: o la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate; o le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione); o anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
8. È consentita una riduzione delle sanzioni del 7% (3% invece del 10%) per le rateizzazioni in corso. Sanzioni che torneranno al 10% qualora il contribuente non rispetti il piano rateale.
9. Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.
10. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite in maniera definitiva, non essendo rimborsabili.
11. È differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Per le somme dovute relative al periodo d’imposta al 31.12.2019 richieste in base ai controlli automatizzati, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento è prorogato di un anno cioè dal 31.12.2023 al 31.12.2024.
12. È modificato l’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Modificando la legislazione vigente, si stabilisce che la rateazione delle somme dovute in esito ai controlli automatizzati o formali sia disposta in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo mentre la norma in vigore prevede un numero massimo di otto rate trimestrali se l’importo dovuto non eccede i 5.000 euro.