Al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non si sfugge

La sentenza della Cassazione n. 38487/2024 ha a oggetto un ricorso presentato da un imprenditore del settore ristorazione condannato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e scarichi illeciti. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli che l’ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, c. 2 c.p., 55 D.Lgs. 81/2008 e 137 D.Lgs. 152/2006 perché, quale titolare di un ristorante, aveva omesso di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare il documento di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a) e 18 D.Lgs. 81/2008, nonché per aver effettuato scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall’attività di ristorazione senza alcuna autorizzazione.

Con riferimento al primo capo d’imputazione, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata redazione del Documento di Valutazione del Rischio, reato insussistente, secondo il ristoratore, perché si tratta di un piccolo locale che costituisce un luogo di lavoro sicuro, gestito a livello familiare dal ricorrente stesso che aveva anche partecipato a un corso di formazione per “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione”, svolto ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/2008. In sintesi, il ricorrente afferma di non essere obbligato alla redazione del DVR vista l’assenza di un vero pericolo per i lavoratori.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’obbligo di valutazione dei rischi grava su ogni datore di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Rifacendosi a consolidata dottrina la Cassazione chiarisce che siamo di fronte a un obbligo che va applicato a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, comprese le attività di ristorazione (Sez. III, 4.07.2012, n. 33567; Sez. III, 14.04.2015, n. 39363). Può variare il quomodo (art. 29 D.Lgs. 81/2008), giammai l’an dell’obbligo della valutazione dei rischi, anche nei settori a basso rischio infortunistico (comma 6-ter). La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento di cui all’art. 28 D.Lgs. 81/2008 sono obblighi non delegabili dal datore di lavoro.

Il datore, avvalendosi anche di consulenti specializzati, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, solo all’esito di tale valutazione, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR. Affermare che in quel luogo di lavoro non esistono rischi non deve precedere l’adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento. L’assenza di rischio, in buona sostanza, non esonera dalla redazione del DVR.

Da Sistema Ratio

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