Al debutto l’imposta sul valore delle cripto-attività

In occasione dei versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024, occorrerà pagare anche il saldo 2023 e gli acconti 2024 dell’imposta sul valore delle cripto-attività, in vigore dal 1° gennaio 2023 (art. 19 comma 18 del DL 201/2011). Lo scorso anno, l’acconto non era invece dovuto per via dell’assenza di una base storica di riferimento per il calcolo.

Tale imposta è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023 (§ 3.7.3), in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quindi, l’imposta è dovuta non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90, ma anche dai soggetti imprenditori come le società di capitali o di persone commerciali.

Sono soggetti d’imposta anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’art. 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 38 del DL 78/2010, l’esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Sotto il profilo oggettivo, scontano l’imposta le cripto-attività in base alla definizione indicata nell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR. Ne sono, invece, esclusi gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023.

L’imposta si applica nella misura del 2 per mille. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate, in quanto si applica l’art. 19 comma 19 del DL 201/2011 in materia di IVAFE.

Ciò posto, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Pertanto, anche per tale imposta, l’acconto per l’anno 2024 è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW8, colonna 1 dei modelli REDDITI PF 2024 (per le persone fisiche), REDDITI SP 2024 (per le società di persone) o REDDITI ENC 2024 (per gli enti non commerciali) oppure nel rigo RQ109, colonna 1 del modello REDDITI 2024 SC (per le società di capitali) è pari o superiore a 52 euro (per i soggetti IRPEF) o a 21 euro (per i soggetti IRES). La misura dell’acconto è pari al 100%.

Per il calcolo, potranno essere utilizzati i consueti criteri “storico” o “previsionale”.

L’acconto andrà corrisposto in due rate se l’importo della prima supera 103 euro (art. 17 comma 3 del DPR 435/2001); in caso contrario, il versamento sarà effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata.

Se occorre versare in due rate, la prima è dovuta entro il termine del pagamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Relativamente al 2024, la scadenza è quindi fissata al 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 è domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Inoltre, per effetto dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, considerato il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per eseguire i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024 per i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

La seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va invece versata entro il 30 novembre (termine che quest’anno, cadendo di sabato, è differito al 2 dicembre 2024).

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, adoperando codici tributo istituiti dalla ris. n. 10/2024:

  • “1728”, per la prima rata;
  • “1729” per la seconda o unica rata.

Da Eutekne.info

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