Adempimenti generali del datore di lavoro – Redazione Documento valutazione rischi (DVR)

Le “misure generali di sicurezza” vengono attuate attraverso specifici adempimenti a carico, del datore di lavoro (prioritariamente) e dei suoi collaboratori impegnati nel progettare, programmare, garantire nel tempo la sicurezza aziendale.

Il datore di lavoro – come definito dall’art. 2 co. 1 lettera b) del DLgs. 81/2008 – anche con un solo dipendente o equiparato, nel perseguire le misure generali di tutela, di cui all’art. 15 del DLgs. 81/2008, deve adempiere ad una serie di obblighi generali di sicurezza, taluni non delegabili.

Tra gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il DLgs. 9.4.2008 n. 81 impone al datore di lavoro:

  • un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute dei lavoratori;
  • la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

La relazione sulla valutazione deve essere riportata, assieme ai criteri adottati, nel Documento di valutazione dei rischi, il DVR.

La valutazione dei rischi, con la conseguente redazione del DVR, deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data inizio attività, per le imprese di nuova costituzione. In base a quanto precisato dalla Commissione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Interpello n. 3/2016), l’art. 28 co. 3-bis del DLgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), e f) e al co. 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Nel caso in cui intervengano rilevanti modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, deve essere effettuata una nuova valutazione, con conseguente rielaborazione del DVR, entro 30 giorni dall’evento che ha comportato i mutamenti.

Valutazione dei rischi

Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività (art. 2 del DLgs. 81/2008).

La finalità della valutazione è quella di:

  • individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione;
  • elaborare il programma degli interventi che garantiscano il miglioramento progressivo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, anche se questi si può avvalere di consulenti esterni.

Il datore di lavoro, nella valutazione, deve essere coadiuvato dal responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e dal medico competente, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria (v. Sicurezza sul lavoro) e deve preventivamente consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST, ove comune a più aziende).

Soggetti obbligati

Sono obbligati ad effettuare la valutazione dei rischi e a redigere il DVR tutti coloro che impiegano lavoratori, ossia, nella generalità dei casi, i datori di lavoro.

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori non solo i dipendenti, ma tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Ai lavoratori sono equiparati:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto;
  • l’associato in partecipazione con apporto di solo lavoro, o misto di lavoro e capitale (fattispecie abrogata dal DLgs. 24.6.2015 n. 81);
  • il tirocinante;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari;
  • il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
  • i lavoratori socialmente utili (DLgs. 1.12.97 n. 468).

Compiti e responsabilità

Il datore di lavoro deve coinvolgere, tenendo conto della struttura aziendale, i seguenti soggetti:

  • RSPP
  • medico competente (se previsto)
  • RLS o, in mancanza, RLST
  • ASPP, se nominato
  • lavoratori
  • eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali
  • eventuali dirigenti e preposti individuati/delegati ai fini della sicurezza sul lavoro.

Oggetto della valutazione dei rischi

All’atto della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è necessario vagliare specificamente (art. 28 co. 1 del DLgs. 81/2008):

  • la scelta delle attrezzature di lavoro da utilizzare;
  • le sostanze o le miscele chimiche da impiegare;
  • la sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • la situazione dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato;
  • i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs. 26.3.2001 n. 151);
  • i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi (ad es., difficoltà di comprensione della lingua che potrebbe portare il lavoratore a non comprendere le istruzioni impartite);
  • i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

Principi generali

I principi generali che devono guidare il datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi, esposti nel Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro (art. 15 del DLgs. 81/2008) sono i seguenti:

  • finalizzazione delle misure all’eliminazione dei rischi, o a ridurli, nel caso in cui l’eliminazione non sia possibile, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • completezza della valutazione;
  • rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria) costante e regolare;
  • informazione, formazione e addestramento adeguati per i lavoratori;
  • partecipazione e consultazione dei lavoratori e di RLS o RLST;
  • efficace predisposizione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • utilizzo di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
  • regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
  • programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Contenuto del DVR

La valutazione dei rischi effettuata deve essere riportata nel DVR (art. 18 co. 1 lett. p), art. 28 co. 2-3 bis, e art. 29 del DLgs. 81/2008), assieme ai criteri utilizzati per effettuare la valutazione stessa.

Nello specifico, al termine della rilevazione di tutti i rischi presenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere, anche su supporto informatico, un documento che contenga i seguenti elementi:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
  • Nominativi di RSPP, RLS o RLST, medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi
  • Misure di prevenzione e protezione
  • Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

Il documento deve essere munito di data certa, che può anche essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, dell’RSPP, dell’RLS o dell’RLST o del medico competente, se nominato.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 co. 5 del DLgs. 81/2008) possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate semplificate (art. 1 del DM 30.11.2012), ad eccezione delle seguenti attività (art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), g) del DLgs. 81/2008):

  • aziende industriali (art. 2 del DLgs. 17.8.99 n. 334) soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni (artt. 7, 28 e 33 del DLgs. 17.3.95 n. 230);
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29 co. 6 del DLgs. 81/2008) possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (art. 6 co. 8 lett. f) del DLgs. 81/2008).

I datori di lavoro che effettuano la valutazione dei rischi tramite le procedure standardizzate utilizzano i moduli predisposti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che operano nei settori a basso rischio infortunistico (art. 29 co. 6-ter del DLgs. 81/2008; art. 32 co. 1 lett. b) n. 2 e co. 2 del DL 69/2013), nella valutazione dei rischi possono avvalersi, oltreché delle procedure standardizzate, di particolari modelli semplificati.

I datori di lavoro delle microimprese, delle piccole e medie imprese possono avvalersi di uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA.

Lo strumento non prende in esame alcuni rischi derivanti da, ad esempio, vibrazioni, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici, ecc.

Sanzioni

La mancata predisposizione da parte del datore di lavoro del DVR o la mancata esibizione dello stesso in caso di controllo da parte dell’Ispettorato del Lavoro, espone al rischio di immediata chiusura dell’attività nonché al pagamento di sanzioni amministrative che variano da € 1.200 ad € 10.000.

Criteri di riferimento

Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, deve giustificare le proprie valutazioni indicando nel documento i criteri alla base di scelte e giudizi.

Risulta indispensabile che il datore fornisca indicazioni almeno sui seguenti elementi:

  • tutti i pericoli (rischi correlati ai pericoli);
  • tutti i pericoli presenti;
  • tutti i pericoli non presenti;
  • persone esposte al rischio prese in esame (con riferimento anche a specifici gruppi).

Occorre specificare se sussistono elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge.

Programmazione

Una volta individuati i fattori di rischio e le misure necessarie per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, nonché indicati i criteri di scelta, il datore di lavoro programma le misure per la sicurezza e la tutela della salute.

La programmazione consiste nelle seguenti attività (art. 33 del DLgs. 81/2008):

  • elaborazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • elaborazione dei sistemi di controllo delle misure di prevenzione e protezione;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali;
  • programmazione dell’informazione e della formazione dei lavoratori;
  • informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Per predisporre i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, le piccole e medie imprese possono utilizzare una procedura semplificata reperibile sul sito del ministero del Lavoro (DM 13.2.2014).

Conservazione

Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere consultato esclusivamente in azienda.

Su richiesta dell’RLS o dell’RLST, una copia del documento gli deve essere tempestivamente consegnata.

Aggiornamento

In occasione di particolari eventi o di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, le misure di prevenzione devono essere aggiornate immediatamente, e il DVR rielaborato entro 30 giorni.

Il riesame del DVR, per quanto riguarda le aziende o le attività produttive con più di 15 dipendenti, avviene normalmente nel corso della riunione periodica.

A seguito della rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate; il datore di lavoro deve fornire:

  • immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione;
  • immediata comunicazione, riguardo alle modifiche, all’RLS o all’RLST.

Valutazione del rischio da stress lavoro correlato

Con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, è obbligatoria la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, che deve essere effettuata seguendo le indicazioni della lettera circolare Min. Lavoro 18.11.2010 n. 23692.

Valutazione dei rischi in edilizia

Le ditte edili provvedono a redigere il documento di valutazione dei rischi generale della propria attività, includendo in tale valutazione tutti i rischi cui sono esposti i propri lavoratori, mentre per lo specifico cantiere redigono il Piano operativo di Sicurezza (POS) che non è altro che la valutazione dei rischi “calata” nel contesto lavorativo specifico, quindi includendo esclusivamente e i rischi delle attività svolte per lo specifico cantiere, in relazione all’incarico affidatole.

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